TRASPORTI E MOBILITA

Si informa che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 9 novembre 2021 - ed è entrata in vigore il giorno successivo - la legge 9 novembre 2021, n. 156 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, recante disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità' del Ministero delle infrastrutture e della mobilità' sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali (cd. decreto “Infrastrutture e mobilità”).

 

Nel rinviare per i contenuti iniziali del decreto legge alla nota n. 35 del 14 settembre 2021 si riporta, di seguito, una sintesi delle principali modifiche ed integrazioni intervenute nel corso dell’iter parlamentare di conversione in legge.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

1. Interventi per la sicurezza della circolazione stradale (art. 1)
L’art. 1 del Codice della Strada è stato modificato prevedendo che rientrino tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico, perseguite dallo Stato, oltre alla sicurezza, anche la tutela della salute delle persone, nonché la tutela dell’ambiente nella circolazione stradale. Inoltre, con una integrazione all’art. 6 del Codice della Strada in tema di regolamentazione della circolazione fuori dai centri abitati, si è specificato che la possibilità per gli enti proprietari delle strade di stabilire, tramite ordinanza, obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, debba avvenire con particolare riguardo a quelle che attraversano siti UNESCO.

Sono state, inoltre, introdotte in sede di conversione, ulteriori modifiche al Codice della Strada (D.lgs. 285/1992), per effetto delle quali, in particolare, si segnala quanto segue:

- sostituendo la lettera b) del comma 2 dell’art. 10, si modifica la disciplina dei trasporti eccezionali, circoscrivendola ai soli trasporti di cose indivisibili eccedenti i limiti di sagoma e massa ordinariamente consentiti, e riducendo a 86 tonnellate il limite di massa complessiva massima dei veicoli eccezionali, in caso di integrazione del carico, con altre cose in aggiunta a quella indivisibile da trasportare;

- vengono raddoppiate le sanzioni previste per chi sporca le strade e le relative pertinenze gettando rifiuti o oggetti dai veicoli (pagamento di una somma da euro 216 ad euro 866), e per chi getta qualsiasi cosa dai veicoli in movimento (pagamento di una somma da euro 52 ad euro 204);

- con alcune modifiche all’art. 23 si introduce il divieto, sulle strada e sui veicoli, di pubblicità con messaggi sessisti, violenti, discriminatori e lesivi delle libertà individuali. La mancata osservanza della disposizione comporta l’immediata revoca della autorizzazione del cartello pubblicitario. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge in commento, con decreto, interministeriale, saranno stabilite le relative disposizioni attuative. Inoltre, nei casi di rotatorie con al centro aree verdi la cui manutenzione è stata assegnata a privati, si prevede la possibilità di installare un cartello indicante il nome dell’affidatario;

- in merito alla sicurezza degli attraversamenti pedonali, si modifica il comma 11 dell’ art. 40, prevedendo che i conducenti dei veicoli debbano dare la precedenza ai pedoni anche quando si accingono ad attraversare, oltre che quando hanno iniziato l’attraversamento;
- con una modifica all’art. 50 si aumenta la lunghezza massima dei velocipedi a non oltre 3,5 metri. Inoltre, attraverso una modifica dell’art. 68 sull’equipaggiamento dei velocipedi, si dispone che le luci di segnalazione visiva debbano essere attive da mezz’ora prima del tramonto a mezz’ora dopo l’alba, e sempre nelle gallerie e in caso di condizioni climatiche avverse;
- si estende la categoria dei ciclomotori (art. 52) ai veicoli ad alimentazione elettrica, a due o tre ruote, con potenza non superiore a 4kW;
- si estende la categoria dei veicoli con caratteristiche atipiche, che ora comprende i motoveicoli, i ciclomotori, gli autoveicoli e le macchine agricole d’epoca, nonché i motoveicoli, gli autoveicoli e le macchine agricole di interesse storico e collezionistico (art. 60 CdS);
- modificando quanto originariamente previsto dal decreto in materia di lunghezza massima degli autoarticolati e degli autosnodati, si innalza ulteriormente tale limite a 18,75 metri, prevedendo la necessità di certificazione dell’idoneità dei rimorchi, o delle unità di carico ivi caricate al trasporto intermodale strada/rotaia e strada/mare (art. 61 CdS);
- viene innalzata a 19,5 tonnellate la massa massima complessiva consentita (art. 62) per gli di autobus o filobus a 2 assi, destinati a servizi pubblici di linea urbani e suburbani;
- con riferimento al traino di macchine agricole (art. 105) si aumenta la lunghezza massima consentita dei convogli formati da macchine agricole semoventi e macchine agricole trainate a non oltre 18,75 metri, lunghezza oltre la quale il complesso veicolare deve intendersi trasporto eccezionale, ai sensi dell’art. 104, comma 8, del CdS;
- in materia di revisioni dei veicoli (art. 80) si dispone che con decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, da emanarsi entro 45 giorni dall’entrata in vigore della legge in commento, saranno definite le modalità per la riqualificazione delle bombole classificate UNECE R 110 serbatoio di metano per i veicoli;
- si inseriscono i velocipedi e i motocicli tra i veicoli che possono essere adibiti a servizio di piazza con conducente o taxi (art. 86);
- con una modifica al comma 2-bis dell’art. 117 CdS (limitazioni alla guida), si esonerano i neopatentati di categoria B, dal previsto divieto di guida, per il primo anno di rilascio della patente, di autoveicoli con potenza specifica superiore a 55 kW/t e auto con potenza superiore a 70 kW, anche nei casi di affiancamento del conducente, in qualità di istruttore, da parte di una persona di età non superiore a 65 anni e titolare da almeno 10 anni di patente B o di categoria superiore;
- in tema di esami per il conseguimento della patente di guida (art. 121), si eleva a 2 il numero di tentativi che si possono sostenere, per superare la prova pratica dell’esame, entro i termini di validità dell’autorizzazione per l’esercizio alla guida (foglio rosa), che vengono estesi a 12 mesi (art. 122).
Inoltre, per coloro che intendono conseguire una patente delle categorie AM, A1, A2 e A utilizzando veicoli per i quali non è possibile la presenza di un istruttore a bordo, si elimina l’obbligo di esercitarsi in aree poco frequentate (art. 122 CdS);
- attraverso delle integrazioni all’art. 158 (divieto di sosta e fermata), si introduce il divieto di sosta anche negli spazi riservati alla ricarica dei veicoli elettrici, precisando che tale divieto, e relativa sanzione, si applichi, anche, ai veicoli elettrici che non effettuano la ricarica, o che permangono nello spazio riservato per un periodo superiore ad un’ora dal termine della stessa. Tale limite temporale non trova applicazione dalle ore 23 alle ore 7 del giorno successivo, salvo che nei punti di ricarica di potenza elevata;
- in materia di obbligo di utilizzo del casco protettivo per la guida di ciclomotori e motocicli, attraverso una modifica dell’art. 171, si prevede che in tutti i casi di mancato utilizzo da parte di un passeggero trasportato, della violazione risponda, anche, il conducente;
- con una integrazione all’art. 173, si introduce il divieto per i conducenti di utilizzare durante la guida anche smartphone, computer, notebook, tablet e, in generale, qualsiasi apparecchio che comporti l’allontanamento delle mani dal volante, anche solo temporaneo;
- si introduce il divieto di circolazione sulle autostrade, e sulle strade extraurbane principali (art. 176) anche per i motocicli elettrici di potenza inferiore a 11kW;
- con una modifica dell’art. 180 (possesso dei documenti di circolazione e di guida), si prevede che, in caso di mancato possesso dei prescritti documenti in fase di controllo su strada, l’invito, da parte dell’autorità, a presentarsi successivamente presso gli uffici di polizia per esibire gli stessi non si applichi se la verifica della validità di tali documenti possa essere svolta attraverso la consultazione di banche dati e archivi pubblici, da parte degli organi di polizia stradale, al momento della contestazione;
- attraverso una integrazione all’art. 188, si prevede che i veicoli titolari di contrassegno per trasporto di persone con disabilità possano sostare gratuitamente nelle aree di sosta o parcheggio a pagamento, qualora risultino già occupati o indisponibili gli stalli loro riservati. Tale disposizione entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 2022 e in caso di conseguente riduzione delle entrate, gli Enti Locali sono autorizzati a rivedere la tariffazione oraria dei parcheggi, per compensare le perdite;
- in tema di sanzioni, una modifica al primo comma dell’art. 196 (principio di solidarietà) prevede che, nei casi di locazione dei veicoli senza conducente, per le violazioni del Codice della Strada punibili con la sanzione amministrativa pecuniaria, il locatario, in vece del proprietario, risponda solidamente con l’autore della violazione, o, per i ciclomotori, con l’intestatario del contrassegno di identificazione;
in caso di ricorso al Prefetto (art. 203), contro la contestazione o la notifica di una violazione, si dispone che la documentazione possa essere inviata, in aggiunta alle modalità già previste, anche, attraverso canali telematici certificati qualificati;
- attraverso alcune modifiche all’art. 213 (sequestro e confisca), vengono innovati alcuni aspetti procedimentali della confisca dei veicoli e del provvedimento cautelare di sequestro.
Con Decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge in commento, saranno inserite tra le modifiche dei veicoli, che non richiedono la preventiva visita e prova, da parte degli uffici della Motorizzazione Civile, ai fini dell’aggiornamento della carta di circolazione (art. 78 CdS), anche quelle inerenti i “sistemi ruota” (DM 10 gennaio 2013, n. 20) ovvero riguardanti il montaggio di ruote diverse da quelle originali del veicolo, e da quelle sostitutive indicate dal costruttore.

È previsto, inoltre, che dal 1° gennaio 2022 e fino al 30 giugno 2022, i percettori del reddito di cittadinanza o di qualsiasi altro ammortizzatore sociale, di età massima di 35 anni, possano usufruire, nel limite dello stanziamento complessivo di 1 milione di euro, di un rimborso dei costi sostenuti e documentati per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all’attività di autotrasporto di merci in conto terzi, nella misura di 1.000 euro e comunque non eccedente il 50% delle spese sostenute. Ai fini dell’ottenimento del rimborso, i soggetti richiedenti devono dimostrare di aver stipulato un contratto di lavoro di almeno 6 mesi di durata, come conducente di veicoli adibiti al autotrasporto merci in conto terzi, nei successivi tre mesi dall’ottenimento della patente o dell’abilitazione. Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, da adottarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge in commento, saranno disciplinate, le relative modalità attuative. Infine, derogando all’art. 54, comma 1 lettera d) del CdS, si prevede che sugli autocarri sia consentita la presenza, oltre che delle persone addette all’uso o al trasporto delle cose trasportate, anche di un neo-assunto, in possesso dei titoli professionali per l’esercizio della professione di conducente, per un periodo di addestramento di durata non superiore a tre mesi.

Inoltre, durante i lavori parlamentari si è modificato l’art. 200 bis del D.L. 34/2020 in materia di bonus viaggio, prevedendo che il buono pari al 50% della spesa sostenuta per gli spostamenti con servizi di taxi o noleggio con conducente nel limite di 20 euro a viaggio, possa essere riconosciuto alle persone fisicamente impedite, a mobilità ridotta anche se accompagnate, alle persone con invalidità o affette da malattie che necessitano di cure continuative, agli appartenenti a nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 o in stato di bisogno, alle donne in gravidanza e alle persone di età pari o superiore a sessantacinque anni. Introdotta, anche, la possibilità per i Comuni di consentire il superamento della soglia del 50% della spesa, nei casi di particolare fragilità delle richiamate categorie di beneficiari.

2. Semplificazioni nelle agevolazioni sui veicoli per le persone con disabilità (art.1-bis)
L’articolo, introdotto in fase di conversione in legge del decreto, semplifica le agevolazioni per l’acquisto di veicoli da parte delle persone con impedite o ridotte capacità motorie, che possono essere concesse mediante la sola esibizione della patente, nel caso che questa riporti i prescritti adattamenti necessari alla guida. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge in commento, il Ministero dell’Economia e delle Finanze provvede all’adeguamento della specifica normativa.

3. Disposizioni sulla circolazione dei monopattini elettrici (art. 1-ter)
L’articolo, introdotto in fase di conversione in legge del decreto, ha modificato la disciplina della circolazione dei monopattini elettrici recata dall’art. 1, commi 75-75 septies, della legge 27 dicembre 2019 n. 160. In particolare, si prevede che i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica devono possedere i seguenti requisiti:

- rispetto delle caratteristiche costruttive di cui all’allegato 1 annesso al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019, relativo alla sperimentazione della circolazione su strada di dispositivi per la micromobilità elettrica;
- assenza di posti a sedere;
- motore elettrico di potenza nominale continua non superiore a 0,50 kW;
- segnalatore acustico;
- regolatore di velocità configurabile in funzione dei limiti di cui al comma 75-quaterdecies;
- la marcatura “CE” prevista dalla direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006.
Si vieta, quindi, la circolazione di monopattini con caratteristiche diverse da quelle elencate e si introduce, dal 1° luglio 2022, per i nuovi monopattini, oltre al già previsto obbligo di utilizzo di luci e gilet catarifrangente, anche l’obbligo di presenza sul mezzo di frecce direzionali e di freni su entrambe le ruote. I monopattini, già, in circolazione a tale data, dovranno adeguarsi a queste nuove prescrizioni, entro il 1° gennaio 2024.

I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica possono essere condotti da persone che abbiano almeno 14 anni, con obbligo di casco protettivo per i minorenni, e non possono circolare sui marciapiedi. È vietata la sosta dei monopattini sui marciapiedi, salvo che nelle aree individuate dai Comuni, anche mediante semplice pubblicazione sui siti istituzionali delle coordinate GPS per la localizzazione. È consentita, in ogni caso, la sosta negli stalli riservati a velocipedi, ciclomotori e motocicli.

I conducenti devono avere libero l’uso delle braccia e delle mani e non possono trasportare altre persone, oggetti o animali. I monopattini possono circolare esclusivamente su strade urbane con il limite di 50 Km/h, nelle aree pedonali, su percorsi pedonali e ciclabili, su corsie ciclabili, su strade a priorità ciclabile, su piste ciclabili in sede propria e su corsia riservata ovvero dovunque sia consentita la circolazione dei velocipedi. Quando circolano nelle aree pedonali, non possono superare il limite di 6 km/h, mentre in tutti gli altri casi non devono superare il limite di 20 km/h.

Gli operatori di servizio di noleggio di monopattini, al fine di controllare il corretto parcheggio del mezzo al termine del noleggio, sono tenuti a richiedere all’utilizzatore una foto attestante il corretto posizionamento del monopattino. Inoltre, si prevede l’avvio dell’istruttoria interministeriale per valutare l’opportunità di introdurre l’obbligo di assicurazione sulla responsabilità civile contro i danni a terzi derivante dalla circolazione dei monopattini.

4. Disposizioni urgenti sulla sicurezza delle infrastrutture autostradali (art. 2)
Si ricorda che in considerazione degli effetti dei provvedimenti di regolazione e limitazione sui traffici autostradali adottati nel periodo dell’emergenza da Covid-19, era stata già disposta la proroga a non oltre il 31 dicembre 2021 del termine ultimo previsto per il perfezionamento dell’aggiornamento dei piani economico-finanziari dei concessionari autostradali, cui erano stati differiti i termini per gli adeguamenti tariffari per il 2020 e il 2021. A seguito dei lavori parlamentari di conversione in legge del decreto, il medesimo differimento vale, anche, per gli adeguamenti tariffari di tutte le annualità comprese nel nuovo periodo regolatorio.

5. Investimenti e sicurezza nel trasporto marittimo (art. 4)

A seguito di una modifica introdotta durante i lavori parlamentari di conversione in legge del decreto, viene estesa fino al prossimo 15 dicembre la facoltà, per le Autorità di Sistema Portuale, di ridurre i canoni dovuti dalle imprese concessionarie, che dimostrino di aver subito, nei primi 12 mesi dell’anno, un calo di fatturato pari o superiore al 20%, rispetto allo stesso periodo del 2019.

6. Istituzione della Giornata nazionale “Per non dimenticare” (art. 7-bis)

Per promuovere la sicurezza dei mezzi di trasporto con riguardo alla tutela dell’incolumità delle persone e dei beni coinvolti nelle operazioni di trasporto dei passeggeri, l’articolo, introdotto in sede di conversione in legge del decreto, stabilisce che la Repubblica riconosce il giorno 8 ottobre come Giornata nazionale “Per non dimenticare”. La Giornata nazionale, non comporta riduzioni dell’orario di lavoro negli uffici pubblici né, qualora cada in giorno feriale, costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado. In occasione della suddetta Giornata nazionale, le istituzioni che hanno competenza nel settore dei trasporti nonché le scuole di ogni ordine e grado, anche in coordinamento con le associazioni e con gli organismi operanti nel settore, possono organizzare cerimonie, iniziative e incontri al fine di ricordare le vittime degli incidenti e di sensibilizzare l’opinione pubblica in relazione alla sicurezza nel trasporto, alla centralità del passeggero, al rispetto della dignità umana e del valore della vita di ciascun individuo.

7. Disposizioni in materia di incentivi all’acquisto di veicoli puliti (art. 8)
In considerazione degli effetti generati dall’emergenza Covid-19, ai fini del riconoscimento dell’incentivo ”Ecobonus” previsto dall’articolo 1, comma 1031, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in favore di chi acquista fino al prossimo 31 dicembre un’autovettura (M1) con emissioni di CO2 inferiori a 60 g/km, è confermata l’eliminazione dell’obbligo di provvedere a effettuare, entro la medesima data, l’immatricolazione del veicolo, che potrà, dunque, avvenire anche successivamente. Tale semplificazione vale anche per le procedure in corso alla data di entrata in vigore del decreto oggetto di conversione; continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni applicative dettate dal Decreto interministeriale 20 marzo 2019. A questo proposito, il termine di scadenza per la conclusione della procedura di conferma della prenotazione dei contributi nell’apposita piattaforma informatica, è fissato al 31 dicembre 2021 per le prenotazioni inserite dal 1° gennaio al 30 giugno 2021, anche se in fase di completamento, e al 30 giugno 2022 per quelle inserite tra il 1° luglio 2021 e il 31 dicembre 2021. I medesimi termini si applicano, alle medesime condizioni, alle prenotazioni degli altri contributi relativi ai veicoli di categoria M1, M1 speciali, N1 e L.

Infine, per ottimizzare l’utilizzo delle risorse disponibili per incentivare l’acquisto di auto a basso impatto ambientale, si conferma che le risorse stanziate ed ancora disponibili per l’erogazione dell’ “Extrabonus” (incentivo massimo 2.000 euro), previsto per l’acquisto di auto con emissioni di CO2 inferiori a 60 g/km (articolo 1, comma 652, della legge 30 dicembre 2020, n. 178) siano destinate all’erogazione dell’”Ecobonus” (incentivo massimo 6.000 euro)previsto, per i medesimi veicoli, dall’articolo 1, comma 1031, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico possono essere destinate alle medesime finalità le risorse dell’”Extrabonus” che si dovessero rendere ulteriormente disponibili.

Durante i lavori parlamentari per la conversione del decreto, attraverso la sostituzione dei commi 77 e seguenti, dell‘art. 1 della L. 178/2020, sono state modificate le condizioni per poter accedere all’alternativo contributo, dagli stessi istituito per l’anno in corso, per gli acquisti di auto elettriche. In particolare, si è specificato che il contributo, pari al 40% dei costi sostenuti per gli acquisti di veicoli di potenza non superiore a 150 kW e di prezzo di listino inferiore a 30 mila euro al netto dell’IVA, spetti esclusivamente per un singolo veicolo per ciascun nucleo familiare, con indicatore ISEE inferiore a 30 mila euro. Sono state, infine, dettate le disposizioni operative per procedere all’erogazione del contributo, la cui efficacia è subordinata alla preventiva approvazione da parte della Commissione Europea.

In fase di conversione del decreto, si è, inoltre, precisato che la possibilità di estensione della zona logistica semplificata (ZLS) istituita a Genova dall’art. 7 del D.L. 109/2018, ad ulteriori siti retro-portuali, oltre a quelli indicati dalla richiamata norma, possa avvenire esclusivamente ai fini dell’accesso alle semplificazioni introdotte per la ZLS, stabilendo, anche, la procedura necessaria per poter procedere a tale estensione.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREDITO E INCENTIVI
1. Procedure di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (art. 10, commi da 1 a 6)
In sede di conversione del decreto-legge è stata estesa ai Piani di sviluppo e coesione, relativi ai periodi di programmazione 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020, disciplinati dall‘articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019 n. 58, la possibilità di utilizzare le “opzioni di costo semplificate”, già prevista per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con la finalità di semplificare le procedure di contabilizzazione e rendicontazione delle spese.

2. Disposizioni urgenti in materia di progettazione territoriale e investimenti (art. 12, comma 1)
La disposizione, modificata in sede di conversione, introduce l’articolo 6-quater al decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, con l’obiettivo di promuovere la progettazione territoriale in prospettiva dell’avvio del ciclo di programmazione 2021-2027 dei fondi strutturali e del Fondo sviluppo e coesione, nonché la partecipazione da parte delle amministrazioni interessate ai bandi attuativi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

L’articolo istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze il Fondo “concorsi progettazione e idee per la coesione territoriale”, alimentato dal Fondo di sviluppo e coesione, la cui dotazione complessiva per le annualità 2021 e 2022, in fase di conversione del provvedimento, è stata aumentata da 123.515.175 euro a 161.515.175 euro, di cui 16.151.518 euro per il 2021 e 145.363.657 per il 2022.

Contestualmente all’incremento dello stanziamento, è stata ampliata la platea delle amministrazioni beneficiarie del Fondo: ai Comuni delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, e a quelli assistiti dalle politiche di sostegno per le aree interne, si aggiungono anche i Comuni delle Regioni Umbria e Marche.

Al Fondo possono accedere tutti i Comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti, sulla base delle classi demografiche e secondo l’assegnazione indicata nella tabella che si riporta di seguito, come modificata in sede di conversione, e rispetto alla quale si segnala anche l’estensione della platea delle amministrazioni beneficiarie che ricomprende ora anche le Città metropolitane e le Province delle Regioni destinatarie degli stanziamenti.

 

Sulla base delle modifiche introdotte in sede parlamentare, le proposte progettuali, oltre ad essere coerenti o complementari rispetto agli obiettivi posti dall’articolo 3 del regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (Reg. 2021/241)[1], dovranno essere predisposte anche sulla base di apposite linee guida, in materia di progettazione infrastrutturale, da adottare entro il 15 novembre 2021 dall’Autorità politica delegata per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Tra gli obiettivi che le proposte progettuali devono perseguire, è stato aggiunto quello accrescere la partecipazione delle donne al mercato del lavoro.

Con l’introduzione in sede di conversione del comma 8-bis all’articolo 6-quater del decreto-legge n. 91 del 2017, è stato stabilito che qualora gli enti beneficiari, con popolazione fino a 5.000 abitanti, abbiano già elaborato un documento di indirizzo della progettazione, le risorse del Fondo potranno essere, in via alternativa, impegnate tramite affidamento di incarichi finalizzati alla redazione di studi di fattibilità tecnico-economica, purché coerenti con gli obiettivi posti dall’articolo 3 del regolamento (UE) 2021/241, nonché con gli obiettivi della programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021/2027.

All’articolo 6-quater è stato aggiunto il comma 12-bis nel quale si prevede che all'interno del Comitato direttivo dell'Agenzia per la coesione territoriale, previsto dall’articolo 10, comma 4, del decreto-legge n. 101 del 2013, sia garantita una adeguata rappresentanza delle amministrazioni territoriali attraverso la designazione da parte della Conferenza unificata di quattro componenti, due in rappresentanza delle regioni e due in rappresentanza delle autonomie locali, in modo da garantire a tutti gli enti territoriali interessati la condivisione della programmazione delle politiche per la coesione territoriale.

2.1 Pagamenti alle imprese nell’ambito della prevenzione della corruzione (art. 12, comma 12 ter)
Con l’introduzione del comma-12-ter all’articolo 6-quater, sono state apportate modifiche all'articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, con la finalità di garantire il rispetto dei tempi di attuazione del PNNR e il pieno utilizzo dei relativi fondi, nonché di favorire una riduzione degli oneri per le imprese coinvolte. La norma, in particolare, consente al Presidente dell’ANAC di proporre al Prefetto – nel caso in cui l’autorità giudiziaria ravvisi la presenza di rilevate situazioni anomale o comunque sintomatiche di condotte illecite o eventi criminali attribuibili ad una impresa aggiudicataria dell’appalto per la realizzazione di opere pubbliche, servizi o forniture o di concessione di lavori pubblici – la possibilità di ordinare alla stazione appaltante che i pagamenti all’operatore economico siano disposti al netto dell’utile derivante dalla conclusione del contratto, quantificato nel 10% del corrispettivo, da accantonare in un apposito fondo (assicurandone così la distinzione da un punto di vista contabile). Tale possibilità si aggiunge a quelle attualmente previste dal citato art. 32, e segnatamente: a) la possibilità di rinnovare gli organi sociali mediante la sostituzione del soggetto coinvolto e, nel caso l’impresa non si adegui, di provvedere alla straordinaria e temporanea gestione dell’impresa limitatamente alla completa esecuzione del contratto di appalto; b) la possibilità di provvedere direttamente alla straordinaria e temporanea gestione dell’impresa anche limitatamente alla completa esecuzione del contratto di appalto.

3. Misure di agevolazione per i Comuni-estensione misura “Resto al Sud” al commercio (art. 13)
L’articolo ha esteso la misura “Resto al sud” ai territori dei comuni di Campo nell'Elba, Capoliveri, Capraia, Giglio, Marciana, Marciana Marina, Ponza, Porto Azzurro, Portoferraio, Portovenere, Rio, Ventotene, localizzati nelle isole minori del Centro-Nord.

Con le modifiche introdotte in sede di conversione è stata effettuata un’ulteriore estensione territoriale in favore delle isole minori lagunari e lacustri del Centro-Nord.

Inoltre, con l’introduzione del comma 1-bis modificativo del comma 10, articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, viene incluso il commercio tra i settori beneficiari della misura. Per una disamina di dettaglio sull’argomento, si rimanda alla nota del Settore credito e incentivi del 27 ottobre 2021 n. 7914.


1. Trasparenza affidamento contratti pubblici PNRR e PNC (art. 16-ter)
L’articolo 16 ter – introdotto in sede di conversione - apporta modifiche al comma 3 dell’art. 48 del D.L. 77/2021 (Governance PNRR) relativo alle semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici relativi al PNRR ed al Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC). In particolare, viene introdotto l’obbligo per le stazioni appaltanti, allo scopo di assicurare la trasparenza, di dare evidenza dell’avvio delle procedure negoziate mediante i propri siti internet istituzionali.

La pubblicazione di cui sopra, precisa la disposizione, non costituisce ricorso a invito, avviso o bando di gara a se­guito del quale qualsiasi operatore economico può presentare un’of­ferta.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INNOVAZIONE
1. Modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni (art. 10, comma 7)
Nel corso dell’esame parlamentare è stato sostanzialmente confermata – con una correzione di coordinamento formale – la disposizione di cui all’articolo 10, comma 7, prevista nel decreto originario, volta a ripristinare con alcune modifiche, l’articolo 64, comma 3 bis del CAD (Codice dell’Amministrazione digitale) che – si ricorda – era stato precedentemente abrogato dall’articolo 66-bis, comma 2 del decreto legge 31 maggio 2021, n.77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

In particolare si dispone che le Pubbliche Amministrazioni – di cui all’art. 2, comma 2 lettera a) del CAD - utilizzano esclusivamente le identità digitali SPID, la carta di identità elettronica e la carta nazionale dei servizi ai fini dell’identificazione dei cittadini che accedono ai propri servizi in rete.

Si prevede inoltre che, con uno o più̀ decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale sarà stabilita la data a decorrere dalla quale le Pubbliche Amministrazioni, utilizzeranno esclusivamente le identità digitali SPID, la carta di identità elettronica e la Carta Nazionale dei servizi per consentire l’accesso delle imprese e dei professionisti ai propri servizi in rete.

Con i medesimi provvedimenti sarà stabilita anche la data a decorrere dalla quale i gestori di servizi pubblici e le società a controllo pubblico - di cui all’art. 2, comma 2, lettere b) e c) del CAD – utilizzano esclusivamente le identità digitali SPID, la carta di identità elettronica e la carta nazionale dei servizi per identificare gli utenti dei propri servizi on-line.

[1] I pilastri individuati dall’articolo 3 del regolamento (UE) 2021/241 sono: transizione verde; trasformazione digitale; crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, che comprenda coesione economica, occupazione, produttività, competitività, ricerca, sviluppo e innovazione, e un mercato interno ben funzionante con PMI forti; coesione sociale e territoriale; salute e resilienza economica, sociale e istituzionale; politiche per la prossima generazione, l’infanzia e i giovani, come l’istruzione e le competenze.

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