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STATUTO

CONFCOMMERCIO-IMPRESE PER L’ITALIA
 NORD SARDEGNA

Sassari 30.11.2010


Art. 1
Denominazione ed Identità

L’”Associazione delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo - Confcommercio-Imprese per l’Italia delle Province di SASSARI e di OLBIA-TEMPIO”, brevemente denominata “Confcommercio-Imprese per l’Italia NORD SARDEGNA”, è associazione libera, volontaria e senza fini di lucro.

“Confcommercio-Imprese per l’Italia NORD SARDEGNA ” aderisce alla “Confederazione Generale Italiana delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo”, denominata in breve “Confcommercio-Imprese per l’Italia”, ne utilizza il logo e ne accetta e rispetta lo Statuto, il Codice Etico, i Regolamenti, nonché i deliberati degli Organi confederali, rappresentando la Confederazione nel proprio territorio interprovinciale.

“Confcommercio-Imprese per l’Italia NORD SARDEGNA” si impegna altresì ad accettare:
le deliberazioni del Collegio dei Probiviri di “Confcommercio-Imprese per l’Italia”, nonché la clausola compromissoria e le decisioni del Collegio arbitrale, come previsto all’art. 41 dello Statuto confederale;
le norme in materia di sostegno, nomina di un Delegato, commissariamento, recesso ed esclusione, previste agli artt. 19, 20, 21, 22 e 23 dello Statuto confederale;
il pagamento della propria quota associativa al sistema confederale, mediante il versamento della contribuzione in misura e secondo le modalità approvate dall’Assemblea Nazionale di “Confcommercio-Imprese per l’Italia”.

“Confcommercio-Imprese per l’Italia NORD SARDEGNA ” si impegna a garantire, nei confronti della propria base associativa, la necessaria trasparenza nella sua gestione organizzativa e conduzione amministrativa, nonché in quella delle sue articolazioni ed emanazioni societarie ed organizzative direttamente o indirettamente controllate.

“Confcommercio-Imprese per l’Italia NORD SARDEGNA” prende atto che la denominazione di cui al comma 2 ed il relativo logo sono di proprietà di “Confcommercio-Imprese per l’Italia” e che la loro adozione ed utilizzazione sono riservate alle associazioni aderenti a “Confcommercio-Imprese per l’Italia” e sono condizionate alla permanenza del vincolo associativo ed alla appartenenza al sistema confederale.

“Confcommercio-Imprese per l’Italia NORD SARDEGNA” si impegna altresì ad utilizzare il logo confederale accompagnato dalla propria specifica denominazione, facendosi garante, nei confronti di “Confcommercio-Imprese per l’Italia”, dell’uso dello stesso da parte di organismi associativi o strutture societarie costituite al proprio interno, o ad essa aderenti, e/o comunque espressione diretta della propria Organizzazione.

Art. 2
Ambiti di Rappresentanza

“Confcommercio-Imprese per l’Italia NORD SARDEGNA” costituisce – con particolare riferimento ai soggetti economici, imprenditoriali e professionali orientati alla produzione, organizzazione ed erogazione di servizi alle persone ed alle imprese, alle comunità ed al sistema economico e sociale più ampio – il sistema di rappresentanza interprovinciale unitario delle imprese, delle attività professionali e dei lavoratori autonomi con sede od unità locali nelle Province di SASSARI e di OLBIA-TEMPIO, che si riconoscono – in particolare nei settori della distribuzione commerciale, del turismo, dei servizi, dei trasporti e della logistica – nei valori del mercato e della concorrenza, della responsabilità sociale dell’attività d’impresa e del servizio reso ai cittadini, ai consumatori e agli utenti, secondo quanto previsto all’art. 12 dello Statuto confederale.

“Confcommercio-Imprese per l’Italia NORD SARDEGNA” è associazione democratica, pluralista e libera da qualsivoglia condizionamento, legame o vincolo con partiti, associazioni e movimenti politici; persegue e tutela la propria autonomia, anche nell’ambito del suo funzionamento interno, mediante i principi e le regole contenute nel presente Statuto.


Art. 3
Sede e durata

“Confcommercio-Imprese per l’Italia NORD SARDEGNA” ha sede in SASSARI ed ha durata illimitata.


Art. 4
Principi e Valori Ispiratori

“Confcommercio-Imprese per l’Italia NORD SARDEGNA” informa il proprio Statuto ai seguenti principi:

la libertà associativa come aspetto della libertà politica ed economica della persona e dei gruppi sociali;
il pluralismo delle forme di impresa quale conseguenza della libertà politica ed economica, e fonte di sviluppo per le persone, per l'economia e per la società civile;
la responsabilità verso il sistema sociale ed economico ai fini del suo sviluppo equo, integrato e sostenibile;
l’impegno costante per la tutela della legalità e della sicurezza e per la prevenzione ed il contrasto di ogni forma di criminalità, organizzata e non;
la democrazia interna, quale regola fondamentale per l’organizzazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, integrità e partecipazione, e riflesso della democrazia politica ed economica che “Confcommercio-Imprese per l’Italia” propugna nel Paese;
lo sviluppo sociale ed economico volto a contribuire al benessere di tutta la collettività attraverso un’economia aperta, competitiva e di mercato;
la sussidiarietà come obiettivo primario a livello politico e sociale, da perseguire per dare concretezza, in particolare nell’assetto istituzionale federalista del Paese, ai principi e valori ispiratori oggetto del presente articolo;
la solidarietà all’interno del sistema di “Confcommercio-Imprese per l’Italia” e nei confronti degli associati e del Paese, come carattere primario della sua natura associativa;
l’europeismo quale principio fondamentale, nell’attuale fase storica, per costruire ambiti crescenti di convivenza costruttiva e di collaborazione pacifica fra le nazioni.


Art. 5
Scopi e Funzioni

“Confcommercio-Imprese per l’Italia NORD SARDEGNA”:

promuove i  principi ed i valori che ne ispirano l’azione;
tutela e rappresenta a livello interprovinciale le imprese, le attività professionali ed i lavoratori autonomi associati, attraverso forme di concertazione con le articolazioni settoriali e categoriali, nei rapporti con le istituzioni, le amministrazioni, gli enti e con ogni altra organizzazione di carattere politico, economico o sociale. Al fine di rendere piena ed effettiva tale tutela e tale rappresentanza, “Confcommercio-Imprese per l’Italia NORD SARDEGNA” è legittimata ad agire in difesa, non soltanto dei propri diritti ed interessi, ma anche di quelli delle imprese, degli imprenditori, dei professionisti e dei lavoratori autonomi che, ai sensi dell’art. 6 del presente Statuto, fanno parte del sistema associativo interprovinciale;
valorizza gli interessi delle imprese, delle attività professionali e dei lavoratori autonomi associati, promuovendo e riconoscendo il proprio ruolo economico e sociale;
organizza ed eroga ogni tipo di servizio di informazione, formazione, assistenza e consulenza alle imprese ed agli imprenditori associati, in coerenza con le loro esigenze di sviluppo economico, di qualificazione e di supporto;
promuove, d’intesa con istituzioni politiche, organizzazioni economiche, sociali e culturali, a livello locale, nazionale, europeo ed internazionale, forme di collaborazione volte a conseguire più articolate e vaste finalità di progresso e sviluppo dei soggetti rappresentati;
si dota della struttura organizzativa più consona alle proprie esigenze, anche eventualmente delegando funzioni specifiche a livelli organizzativi sub-provinciali, potendo promuovere, costituire o partecipare ad enti, fondazioni o società di qualunque forma giuridica, allo scopo di perseguire i rispettivi scopi statutari;
favorisce, d’intesa con gli altri livelli settoriali o categoriali del sistema presenti sul territorio, la costituzione ed il funzionamento, a livello interprovinciale, delle proprie articolazioni organizzative;
ha possibilità di stipulare contratti integrativi o accordi sindacali territoriali, sempre nel rispetto delle linee guida e delle procedure definite da “Confcommercio-Imprese per l’Italia”; i contratti o accordi integrativi concernenti singoli settori o categorie devono essere negoziati e firmati congiuntamente anche dal Sindacato provinciale o interprovinciale del settore o della categoria interessata;
ha piena ed esclusiva responsabilità nelle politiche finanziarie e di bilancio, impegnandosi a perseguire la correttezza e l’equilibrio della propria gestione economica e finanziaria;
provvede, sulla base di piani organizzativi e finanziari determinati con le altre “Confcommercio-Imprese per l’Italia”-Associazioni Provinciali e/o Interprovinciali presenti sul territorio regionale, al finanziamento della “Confcommercio-Imprese per l’Italia SARDEGNA ” Unione Regionale;
può, inoltre, esercitare, nel rispetto delle vigenti normative, l’editoria diretta o anche affidata ad altri, di pubblicazioni periodiche per l’informazione degli Associati o per diffondere con scritti, studi, quaderni e pubblicazioni di qualsiasi tipo, notizie e cultura di Terziario di mercato;
può, altresì, costituire o partecipare ad Enti e Società o collaborare con essi  per la gestione di iniziative e progetti comunitari, per la promozione ed animazione delle città e dei territori, per la promozione turistica, per la gestione di parcheggi, mercati civici, mattatoi, mostre, fiere, porti, aeroporti e di altri servizi ed iniziative che le vigenti disposizioni affidano all’intesa tra le pubbliche amministrazioni ed associazioni di categoria od anche tra operatori singoli e associati;
favorisce lo studio, la costituzione o la esecuzione di iniziative mutualistiche, assicurative, finanziarie, assistenziali, od altre, sia direttamente, sia attraverso la costituzione o la partecipazione ad imprese di specifici servizi;
esercita ogni altra funzione che sia ad essa conferita da leggi, regolamenti e disposizioni di Autorità pubbliche, o dai deliberati di Organi associativi, propri e della Confederazione, che non siano in  contrasto con il  presente Statuto e con quello confederale.

Art. 6
Adesione ed Inquadramento degli Associati

Possono aderire a “Confcommercio-Imprese per l’Italia NORD SARDEGNA”, in qualità di socio effettivo, le imprese, le attività professionali ed i lavoratori autonomi, con sede od unità locali nelle Province di SASSARI e di OLBIA-TEMPIO, con le modalità stabilite dal Consiglio direttivo interprovinciale.

Il Consiglio Direttivo interprovinciale può deliberare l'ammissione, in qualità di socio aderente, di Organizzazioni di Settore e di Associazioni di Categoria Provinciali e/o Interprovinciali autonome, di Organizzazioni/Enti che perseguano finalità, principi e valori in armonia con quelli di “Confcommercio-Imprese per l’Italia NORD SARDEGNA”, con le modalità stabilite dallo stesso Consiglio Direttivo interprovinciale.

Possono associarsi, in qualità di socio aggregato, senza diritto di voto, anche gli aspiranti imprenditori dei settori e delle categorie rappresentate, nonché gli imprenditori o lavoratori autonomi usciti dall’attività per limiti di anzianità o vecchiaia, purché residenti nel territorio interprovinciale, con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo interprovinciale;

Sull’eventuale respingimento delle domande di adesione dei Soci effettivi ed aggregati a “Confcommercio-Imprese per l’Italia NORD SARDEGNA”, specificandone i motivi, delibera la Giunta interprovinciale, mentre il Consiglio Direttivo interprovinciale delibera sull’eventuale respingimento delle domande di ammissione dei Soci aderenti. Contro dette decisioni è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di rigetto della domanda.

Ai fini dell'attuazione degli scopi e delle funzioni di cui all'art. 5 del presente Statuto e nel rispetto dei criteri di economicità, di efficienza organizzativa e di rappresentatività, i soci sono inquadrati, all'atto dell'adesione, nelle Organizzazioni territoriali, nonché nelle Organizzazioni di Settore o Associazioni di Categoria Provinciali e/o Interprovinciali eventualmente costituiti da “Confcommercio-Imprese per l’Italia NORD SARDEGNA”, o ad essa aderenti. Le suddette strutture – i cui ambiti di rappresentanza, le competenze e modalità di funzionamento, sono determinate da specifico Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo interprovinciale – tutelano gli specifici interessi dei soci in esse inquadrati e ne promuovono lo sviluppo economico e tecnico con riferimento alle specifiche problematiche territoriali, categoriali e di settore, d'intesa con “Confcommercio-Imprese per l’Italia NORD SARDEGNA”.

Come per tutti i livelli del sistema confederale, l'adesione a qualsiasi organismo associativo costituito all’interno di “Confcommercio-Imprese per l’Italia NORD SARDEGNA”, o ad essa aderente, attribuisce la titolarità del rapporto associativo e comporta l'accettazione del presente Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni degli Organi associativi, con esplicito riferimento al Collegio dei Probiviri, di “Confcommercio-Imprese per l’Italia NORD SARDEGNA”, nonché dello Statuto, del Codice Etico e dei deliberati degli Organi confederali.


Ciascun socio, effettivo, aderente o aggregato, che entra a far parte di “Confcommercio-Imprese per l’Italia NORD SARDEGNA”, è tenuto al pagamento della quota di contribuzione secondo la misura e le modalità stabilite dai competenti Organi associativi ed ha diritto alla partecipazione alla vita associativa e ad avvalersi delle relative prestazioni, conformemente a quanto stabilito, anche in ordine alla contribuzione, dal presente Statuto e dallo Statuto confederale.

I soci che non siano in regola con il pagamento delle quote associative, in corso e/o pregresse, e che comunque si trovino in posizione debitoria verso “Confcommercio-Imprese per l’Italia NORD SARDEGNA”, non possono esercitare i rispettivi diritti associativi.

I soci esercitano il diritto dell’elettorato attivo e passivo dopo 90 giorni di iscrizione alla Confcommercio Nord Sardegna. Potranno, tuttavia, essere eletti alla carica di Presidente della Confcommercio Nord Sardegna, di Presidente di Settore e di Organizzazione provinciale e/o interprovinciale di categoria, o di Presidente di Organizzazione territoriale, gli associati che abbiano almeno un anno di iscrizione alla Confcommercio Nord Sardegna.

Sono inoltre riconosciuti parte del sistema associativo interprovinciale gli enti e gli organismi collegati di cui al successivo art. 12 e, come particolari raggruppamenti di interesse, il Gruppo Giovani Imprenditori ed il Gruppo Terziario Donna.

Come per gli altri livelli del sistema confederale, “Confcommercio-Imprese per l’Italia NORD SARDEGNA” si fonda sui principi della differenziazione e della specializzazione funzionale, del decentramento, dell’adeguatezza, della coesione, della reciprocità, della sussidiarietà, della solidarietà di sistema e della creazione di valore aggiunto al fine della massima valorizzazione e promozione degli interessi dei soggetti rappresentati.

Nel rispetto delle disposizioni di cui al superiore comma, l’adesione a qualsiasi organismo associativo costituito all’interno di “Confcommercio-Imprese per l’Italia NORD SARDEGNA”, o ad essa aderente, comporta l’inquadramento dell’associato al livello territoriale, settoriale e categoriale corrispondente alla sua attività economica, nonché nelle altre articolazioni organizzative riconosciute dal presente Statuto e dallo Statuto confederale. Il compiuto inquadramento territoriale, settoriale e categoriale dei soci di “Confcommercio-Imprese per l’Italia NORD SARDEGNA” costituisce fattore essenziale di unità organizzativa e di tutela sindacale.

Al fine di realizzare un compiuto inquadramento territoriale, settoriale e categoriale degli associati, “Confcommercio-Imprese per l’Italia NORD SARDEGNA” e la Confederazione potranno promuovere, previa approvazione del Consiglio Nazionale confederale, conseguenti protocolli d’intesa tra “Confcommercio-Imprese per l’Italia NORD SARDEGNA” e gli altri livelli del Sistema confederale interessati.

Art. 7
Adesione: modalità e condizioni

Per aderire a “Confcommercio-Imprese per l’Italia NORD SARDEGNA”, in qualità di soci effettivi, aderenti  o aggregati, occorre presentare domanda, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa, dell’associazione o ente,  dal professionista o dal lavoratore autonomo, anche uscito dall’attività per limiti di anzianità o vecchiaia, nonché dall’aspirante imprenditore dei settori e delle categorie rappresentate, aspiranti soci ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 3, del presente Statuto. Sulla domanda di ammissione dei Soci effettivi o aggregati, delibera la Giunta interprovinciale.
L’ammissione di Socio aderente, ai sensi dell’art. 6 comma 2 del presente Statuto  è deliberata dal Consiglio Direttivo interprovinciale.
Esclusivamente nel caso in cui la domanda sia respinta, la deliberazione sarà notificata a mezzo lettera o con strumenti telematici aventi data certa,  entro 15 giorni.

Contro la deliberazione della Giunta interprovinciale o del Consiglio Direttivo interprovinciale,   è ammesso, entro 30 giorni dalla relativa comunicazione, ricorso al Collegio dei Probiviri, che decide nel termine di ulteriori 30 giorni, dandone comunicazione all'interessato.

L'adesione impegna il socio a tutti gli effetti di legge e statutari per l'anno solare in corso e per il biennio successivo .

L'adesione si intende tacitamente rinnovata di biennio in biennio se non sia stato presentato dal socio formale atto di dimissioni almeno tre mesi prima della scadenza a mezzo lettera raccomandata.

I soci sono tenuti a corrispondere i contributi associativi derivanti dagli obblighi stabiliti dai contratti collettivi nazionali di categoria, dalle delibere di “Confcommercio-Imprese per l’Italia NORD SARDEGNA” e dalle delibere confederali, nella misura e con le modalità stabilite dai rispettivi Organi.

Qualora le quote associative siano riscosse tramite un Ente esattore, il socio è considerato in regola con il versamento dei contributi associativi se ha pagato tutte le rate poste in riscossione e comunicate dal medesimo Ente.

I soci non possono aderire ad altri organismi sindacali aventi finalità identiche o incompatibili con quelle perseguite da “Confcommercio-Imprese per l’Italia NORD SARDEGNA”.

La posizione di iscritto e il relativo contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione del trasferimento a causa di morte. Il valore della relativa quota è altresì non rivalutabile.


Art. 8
Nomina di un Delegato

1.     Il Presidente di “Confcommercio-Imprese per l’Italia NORD SARDEGNA” può nominare, con provvedimento motivato, un proprio Delegato, qualora presso tutti i livelli organizzativi del sistema associativo interprovinciale, o presso loro articolazioni ed emanazioni societarie od organizzative, dirette o indirette, emerga anche una sola delle seguenti circostanze:
gestione economico-finanziaria con squilibri e/o irregolarità di natura contabile;
carenze organizzative e/o amministrative;
svolgimento della vita associativa in difformità con quanto previsto dal presente Statuto, ovvero dallo Statuto confederale, in particolare per quanto riguarda le procedure per la costituzione e l’attività degli Organi associativi elettivi, nonché con i principi inseriti all’interno del Codice Etico confederale;
mancato rispetto dei deliberati di Organi di “Confcommercio-Imprese per l’Italia NORD SARDEGNA”.

2.     Qualora i livelli organizzativi del sistema associativo interprovinciale interessati siano Sindacati di Settore od Associazioni di Categoria Provinciali e/o Interprovinciali autonomi, la nomina di un Delegato, da parte del Presidente, avviene di concerto con le rispettive Federazioni di Settore od Associazioni di Categoria Nazionali.

 3.     La nomina del Delegato è comunicata per iscritto al Presidente del livello organizzativo del sistema associativo interprovinciale interessato, allegando il relativo provvedimento in copia. Tra la data della comunicazione e la data di inizio delle attività del Delegato deve intercorrere un termine non inferiore a 7 giorni.  

 4.     Il Delegato, con la collaborazione delle competenti funzioni del livello organizzativo del sistema associativo interprovinciale interessato, ha il compito di accertare la situazione e proporre l’adozione delle iniziative ritenute più idonee. A tal fine, il Delegato, assume informazioni, raccoglie dichiarazioni, esamina atti, documenti e registri e ne estrae copia. Dello svolgimento delle proprie attività il Delegato redige sintetico verbale. Il Presidente del livello organizzativo del sistema associativo interprovinciale interessato ha diritto di ottenere copia del verbale delle attività del Delegato.

 5.     Al termine delle proprie attività, il Delegato redige una relazione, che sottopone al Presidente di “Confcommercio-Imprese per l’Italia NORD SARDEGNA”.

 6.     Tutti gli Organi associativi del livello organizzativo del sistema associativo interprovinciale interessato si adoperano affinché al Delegato sia prestata la più ampia collaborazione, al fine del sollecito e completo svolgimento delle proprie attività.


Art. 9
Commissariamento

1.     La Giunta di “Confcommercio-Imprese per l’Italia NORD SARDEGNA” può, presso tutti i livelli organizzativi del sistema associativo interprovinciale, su proposta del Presidente, nominare un Commissario nei seguenti casi:
qualora sia stata ostacolata l’attività del Delegato di cui all’art. 8 del presente Statuto;
qualora, sulla base della ricorrenza anche di una sola delle circostanze di cui all’art. 8, comma 1, del presente Statuto, ne sia fatta richiesta nella relazione del Delegato;
qualora, anche indipendentemente dalla nomina di un Delegato o da una sua richiesta, comunque emerga, in modo grave e/o urgente, anche una sola delle circostanze di cui al medesimo art. 8, comma 1, del presente Statuto;
qualora ne sia fatta richiesta motivata da un organo deliberante di uno dei livelli organizzativi del sistema associativo interprovinciale.

2.     Qualora i livelli organizzativi del sistema associativo interprovinciale interessati siano Sindacati di Settore od Associazioni di Categoria Provinciali e/o Interprovinciali autonomi, la nomina di un Commissario, da parte della Giunta, su proposta del Presidente, avviene di concerto con le rispettive Federazioni di Settore od Associazioni di Categoria Nazionali.

3.     La proposta di commissariamento è comunicata per iscritto al Presidente del livello organizzativo del sistema associativo interprovinciale interessato. Tra la data della comunicazione e la data fissata per la riunione della Giunta di “Confcommercio-Imprese per l’Italia NORD SARDEGNA” deve intercorrere un termine non inferiore a 15 giorni. Fino a 7 giorni prima della data della riunione, il Presidente del livello organizzativo del sistema associativo interprovinciale interessato può far pervenire alla Giunta di “Confcommercio-Imprese per l’Italia NORD SARDEGNA” le proprie osservazioni scritte.

4.     La Giunta di “Confcommercio-Imprese per l’Italia NORD SARDEGNA” delibera sulla proposta di commissariamento, determinandone la durata. Qualora la gestione commissariale lo suggerisca, la stessa Giunta può deliberarne la proroga.

5.     La nomina del Commissario è comunicata per iscritto al Presidente del livello organizzativo del sistema associativo interprovinciale interessato, allegando la relativa delibera in copia. Della nomina del Commissario è altresì data notizia al primo Consiglio Direttivo interprovinciale utile di “Confcommercio-Imprese per l’Italia NORD SARDEGNA”, a cura del Presidente.

6.     Con il commissariamento, gli Organi associativi del livello organizzativo del sistema associativo interprovinciale interessato – ad eccezione degli Organi corrispondenti all'Assemblea ed al Collegio dei Probiviri – decadono.

7.     I poteri degli Organi associativi decaduti sono assunti dal Commissario, il quale adotta i provvedimenti ritenuti più opportuni. Restano ferme le pregresse responsabilità, di qualsivoglia natura, dei componenti degli Organi associativi del livello organizzativo del sistema associativo interprovinciale interessato, ed in particolare quelle attinenti alle obbligazioni di natura patrimoniale. Alla scadenza, il Commissario presenta il rendiconto della sua gestione alla Giunta di “Confcommercio-Imprese per l’Italia NORD SARDEGNA” e agli Organi non decaduti del livello organizzativo del sistema associativo interprovinciale interessato.

Art. 10
Decadenza e recesso

La qualità di socio di  “Confcommercio-Imprese per l’Italia NORD SARDEGNA” si perde:
per recesso secondo i modi e nei termini di cui al precedente articolo 7. Il recesso non esonera il socio dagli impegni finanziari assunti nei modi e nei termini previsti dal presente Statuto;
per espulsione deliberata dal Consiglio Direttivo interprovinciale, in seguito a gravi contrasti con gli indirizzi di politica sindacale dettati dai competenti Organi di “Confcommercio-Imprese per l’Italia NORD SARDEGNA” o per grave o ripetuta violazione delle norme del presente Statuto, di quello confederale, o per la perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
per decadenza, deliberata dalla Giunta interprovinciale, a seguito del mancato pagamento dei contributi associativi.


2.    Contro la deliberazione di espulsione deliberata dal Consiglio Direttivo interprovinciale, o decadenza, deliberata dalla Giunta interprovinciale è ammesso, entro 30 giorni dalla relativa comunicazione, ricorso al Collegio dei Probiviri, che decide nel termine di ulteriori 30 giorni, dandone comunicazione all'interessato.

3.     La perdita della qualifica di socio comporta la rinuncia ad ogni diritto sul patrimonio sociale.

“Confcommercio-Imprese per l’Italia NORD SARDEGNA”, su delibera del Consiglio Direttivo interprovinciale, conseguentemente alla deliberazione di perdita della qualità di socio di uno dei livelli organizzativi del sistema associativo interprovinciale,
      può promuovere la costituzione di un nuovo livello del sistema associativo    interprovinciale, avente lo stesso ambito territoriale e la stessa sfera di rappresentanza del livello decaduto.


Art. 11
Sanzioni

1.     Le sanzioni applicabili dal Consiglio Direttivo interprovinciale, per i casi di violazione statutaria e di gravi contrasti con gli indirizzi di politica sindacale dettati dai competenti Organi di “Confcommercio-Imprese per l’Italia NORD SARDEGNA”, sono:
la deplorazione scritta;
la sospensione;
l'espulsione.

2.     La sanzione di cui alla lettera b) del superiore comma 1 impedisce la partecipazione all'attività degli Organi associativi.


Art. 12
Enti ed Organismi collegati

1.     Sono enti ed organismi collegati a “Confcommercio-Imprese per l’Italia NORD SARDEGNA” quelli costituiti e/o promossi dalla stessa, nonché quelli costituiti e/o promossi dalla Confederazione.
 
2.     Con deliberazione del Consiglio Direttivo interprovinciale possono essere riconosciuti, come enti collegati, anche quelli ai quali “Confcommercio-Imprese per l’Italia NORD SARDEGNA” soltanto partecipi.

3.     Con deliberazione della Giunta interprovinciale, gli enti collegati, tramite loro rappresentanti o delegati, possono essere ammessi a partecipare a organismi tecnici o commissioni consultive associative in cui la loro competenza o esperienza rivestano specifica rilevanza.

4.     Gli enti collegati devono prevedere nei rispettivi Statuti norme idonee a garantire un’adeguata presenza  di esponenti di “Confcommercio-Imprese per l’Italia NORD SARDEGNA” nei propri Organi associativi ed il coordinamento della propria attività con la stessa associazione interprovinciale.

5.     L’Enasco-Ente Nazionale di Assistenza per gli esercenti Attività Commerciali, costituito da “Confcommercio-Imprese per l’Italia” e riconosciuto con Decreto Ministeriale 26 aprile 1967, è l’Ente collegato al sistema confederale di carattere tecnico del quale “Confcommercio-Imprese per l’Italia NORD SARDEGNA” si avvale per svolgere, nell’ambito del territorio interprovinciale, le funzioni di servizio, di consulenza, di assistenza e di tutela di cui alla Legge 30 marzo 2001, n. 152.

Art. 13
Gruppo Giovani Imprenditori

1.     In seno a “Confcommercio-Imprese per l’Italia NORD SARDEGNA”, è costituito il Gruppo Giovani Imprenditori, composto da associati che non abbiano ancora compiuto il 40° anno di età.

2.     Il funzionamento dell’Assemblea, del Consiglio  e della Presidenza del Gruppo è determinato con Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo interprovinciale, conformemente al disposto dell'articolo 15 dello Statuto confederale.

3.     Scopo del Gruppo è di concorrere, per i particolari profili attinenti all’imprenditoria giovanile,  valorizzandone gli apporti specifici, alla organizzazione, alla tutela ed alla promozione degli interessi rappresentati da “Confcommercio-Imprese per l’Italia”. A tale scopo il Gruppo svolge principalmente azione di elaborazione e proposta nei confronti degli Organi associativi di “Confcommercio-Imprese per l’Italia NORD SARDEGNA”, di formazione permanente al proprio interno, di presenza sociale nelle Istituzioni, d’intesa con i competenti Organi associativi interprovinciali.


Art. 14
Gruppo Terziario Donna

1.     In seno a “Confcommercio-Imprese per l’Italia NORD SARDEGNA”, è costituito il Gruppo Terziario Donna, composto dalle imprenditrici associate.
    
2.     Il funzionamento dell’Assemblea, del Consiglio e della Presidenza del Gruppo è determinato con Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo interprovinciale, conformemente al disposto dell'articolo 16 dello Statuto confederale.

3.     Scopo del Gruppo è quello di concorrere, per i particolari profili attinenti all’imprenditoria femminile,  valorizzandone gli apporti specifici, alla organizzazione, alla tutela ed alla promozione degli interessi rappresentati da “Confcommercio-Imprese per l’Italia”. A tale scopo il Gruppo svolge principalmente azione di elaborazione e proposta nei confronti degli Organi associativi di “Confcommercio-Imprese per l’Italia NORD SARDEGNA”, di formazione permanente al proprio interno, di presenza sociale nelle Istituzioni, d’intesa con i competenti Organi associativi  interprovinciali.

Art. 15
“Confcommercio-Imprese per l’Italia” - SARDEGNA Unione Regionale
e Conferenza di Sistema Regionale

“Confcommercio-Imprese per l’Italia NORD SARDEGNA” costituisce, assieme alle altre “Confcommercio-Imprese per l’Italia”-Associazioni Provinciali e/o Interprovinciali presenti sul territorio regionale, “Confcommercio-Imprese per l’Italia” SARDEGNA Unione Regionale, livello regionale del sistema confederale, assegnandone le funzioni previste all’art. 11, commi 5 e 7, dello Statuto confederale.

“Confcommercio-Imprese per l’Italia Interprovinciale NORD SARDEGNA” provvede al finanziamento di “Confcommercio-Imprese per l’Italia” SARDEGNA  Unione Regionale, sulla base di piani organizzativi e finanziari determinati con le altre “Confcommercio-Imprese per l’Italia”-Associazioni Provinciali e/o Interprovinciali presenti sul territorio regionale.

“Confcommercio-Imprese per l’Italia NORD SARDEGNA” adotta, assieme alle altre “Confcommercio-Imprese per l’Italia”-Associazioni Provinciali e/o Interprovinciali presenti sul territorio regionale, l’istituto della Conferenza di Sistema Regionale, previsto all’art. 11, comma 8, dello Statuto confederale. La disciplina delle modalità di organizzazione e di funzionamento della Conferenza di Sistema Regionale, nonché le procedure per la ratifica formale delle decisioni assunte nell’ambito della suddetta Conferenza da parte dei rispettivi e competenti Organismi dirigenti, sono definite mediante Regolamento approvato da “Confcommercio-Imprese per l’Italia NORD SARDEGNA”, attraverso deliberazione del Consiglio, e dalle altre “Confcommercio-Imprese per l’Italia”-Associazioni Provinciali e/o Interprovinciali costituenti l’organizzazione regionale e ratificato da “Confcommercio-Imprese per l’Italia” SARDEGNA  Unione Regionale.

“Confcommercio-Imprese per l’Italia NORD SARDEGNA” può, mediante delibera del Consiglio Direttivo interprovinciale ed attraverso la Conferenza di Sistema Regionale, delegare od assegnare a “Confcommercio-Imprese per l’Italia” SARDEGNA Unione Regionale ulteriori funzioni, come previsto all’art. 11, comma 7, dello Statuto confederale. Le deliberazioni della Conferenza di Sistema Regionale relative ad ulteriori funzioni delegate od assegnate da parte di “Confcommercio-Imprese per l’Italia NORD SARDEGNA” a “Confcommercio-Imprese per l’Italia” SARDEGNA Unione Regionale devono contenere articolati piani organizzativi e finanziari relativi alla messa a regime delle suddette funzioni.


Art. 16
Composizione Organi Associativi

1.     I componenti elettivi degli Organi associativi, collegiali e monocratici, di “Confcommercio-Imprese per l’Italia NORD SARDEGNA” sono:
imprenditori, professionisti e lavoratori autonomi che fanno parte del sistema associativo interprovinciale, nonché legali rappresentanti, amministratori con deleghe operative e dirigenti di società aderenti, purché non promosse, costituite o partecipate da “Confcommercio-Imprese per l’Italia NORD SARDEGNA”, eletti nel rispetto delle disposizioni del presente Statuto e di quello confederale, in regola con il pagamento delle quote associative, in corso e/o pregresse, e che comunque non si trovino in posizione debitoria verso “Confcommercio-Imprese per l’Italia NORD SARDEGNA”;
rappresentanti dei livelli del sistema associativo interprovinciale che siano in regola con il pagamento delle quote associative, in corso e/o pregresse, che non si trovino in posizione debitoria verso “Confcommercio-Imprese per l’Italia NORD SARDEGNA”. I suddetti rappresentanti devono essere in possesso dei requisiti di cui alla precedente lettera a), eletti nel rispetto delle disposizioni del presente Statuto e di quello confederale.
Gli Organi associativi, collegiali e monocratici, sono composti da soggetti che non si siano resi responsabili di violazioni del presente Statuto e di quello confederale.

2.     Possono essere eletti o nominati alla carica di componente degli Organi associativi solo quei candidati dei quali sia nota l’adesione ai principi ed ai valori di “Confcommercio-Imprese per l’Italia” e la piena integrità morale e professionale. I candidati alle cariche associative non devono trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all’art. 4, comma 1, del Codice Etico confederale, restando salva, in ogni caso, l’applicazione dell’art. 178 del Codice Penale e dell’art. 445, comma 2, del Codice di Procedura Penale. I candidati si impegnano ad attestare il possesso di tali requisiti ed a fornire a richiesta tutte le informazioni all’uopo necessarie.

3.     La perdita dei requisiti di cui ai superiori commi 1 e 2, in capo ai componenti degli Organi associativi, collegiali e monocratici, di “Confcommercio-Imprese per l’Italia NORD SARDEGNA” comporta la decadenza di diritto dalla carica ricoperta. Restano ferme le ulteriori cause di decadenza previste dal presente Statuto e da quello confederale. La decadenza è dichiarata con delibera dell’Organo associativo collegiale di appartenenza alla prima riunione utile. A detta riunione, il componente decaduto può assistere senza diritto di voto. La decadenza dalla carica di componente di un Organo associativo monocratico di “Confcommercio-Imprese per l’Italia NORD SARDEGNA” è dichiarata dall’Organo associativo che lo ha eletto o nominato.

4.     La delibera di decadenza di cui al superiore comma 3 è comunicata per iscritto al componente dell’Organo associativo, collegiale e monocratico, decaduto, entro 10 giorni dalla sua adozione.


5.     Entro 15 giorni dalla comunicazione della delibera di cui al superiore comma 4, il componente decaduto può proporre ricorso, in sede conciliativa, al Collegio dei Probiviri. La delibera di decadenza diventa efficace decorsi 15 giorni dalla predetta comunicazione. Il ricorso ha effetto sospensivo della efficacia della delibera di decadenza.

6. I componenti degli Organi associativi elettivi, collegiali e monocratici, di “Confcommercio-Imprese per l’Italia NORD SARDEGNA” sono eletti, di norma a scrutinio segreto e non possono delegare ad altri le proprie funzioni se non nei casi previsti dal presente Statuto.

Art. 17
Incompatibilità


Presso “Confcommercio-Imprese per l’Italia NORD SARDEGNA” la carica di Presidente, Vice Presidente, membro di Giunta, nonché quella di Direttore Generale, è incompatibile con mandati elettivi ed incarichi di governo di livello europeo, nazionale, regionale, provinciale, comunale, circoscrizionale e con incarichi politici ed organizzativi presso i partiti politici e presso movimenti, associazioni, circoli che – per esplicita previsione statutaria e/o per costante impostazione programmatica – si configurino come emanazione o siano comunque collegati ai partiti politici.

Attraverso delibera motivata del Consiglio, esclusivamente per la carica di membro di Giunta, è possibile eventuale deroga al principio di incompatibilità per le sole cariche elettive di Consigliere Regionale, Consigliere Provinciale, Consigliere Comunale e Consigliere Circoscrizionale, o incarichi di Governo ad esse corrispondenti, fermo restando le ulteriori incompatibilità di cui al superiore comma.

L’accettazione della candidatura o, comunque, l’assunzione di mandati od incarichi incompatibili con la carica di componente di un Organo associativo, ai sensi del superiore comma 1, comporta la decadenza di diritto dalla carica ricoperta.

Non sussiste incompatibilità tra la carica di componente di un Organo associativo, collegiale e monocratico, e gli incarichi attribuiti in virtù di rappresentanze istituzionalmente riconosciute a “Confcommercio-Imprese per l’Italia NORD SARDEGNA”.

Art. 18
Durata

Presso “Confcommercio-Imprese per l’Italia NORD SARDEGNA” tutte le cariche elettive sono svolte gratuitamente ed hanno la durata di 5 anni.

Vengono comunque considerate come ricoperte per l’intera durata le cariche rivestite per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.


Art. 19
Rieleggibilità dei Presidenti

Presso “Confcommercio-Imprese per l’Italia NORD SARDEGNA” il Presidente può essere rieletto una sola volta consecutivamente. Parimenti, i Presidenti di Settore e Associazioni provinciali e/o interprovinciali di Categoria, nonché i Presidenti delle Organizzazioni Territoriali, possono essere rieletti una sola volta consecutivamente.


Art. 20
 Organi

1.     Gli Organi di “Confcommercio-Imprese per l’Italia NORD SARDEGNA” sono:
- l’Assemblea interprovinciale;
- il Consiglio Direttivo provinciale;
- il Consiglio Direttivo  interprovinciale;
- il Presidente interprovinciale ;
- la Giunta interprovinciale;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Collegio dei Probiviri.

2.     L’assenza ingiustificata per tre sedute consecutive dall’Organo di cui si fa parte determina l’automatica decadenza dalla relativa carica.

Art. 21
Assemblea interprovinciale: composizione

L’Assemblea interprovinciale di “Confcommercio-Imprese per l’Italia NORD SARDEGNA” è composta:
dai Componenti effettivi dei Consigli Direttivi delle Associazioni di Settore e di Categoria e delle Associazioni Territoriali di entrambe le Aree provinciali;
dai Presidenti di Terziario Donna e Gruppo Giovani di entrambe le Aree provinciali;
c) dai Presidenti di Associazioni aderenti.

I suddetti soggetti devono essere in regola con il pagamento delle quote associative e,  comunque,  non in posizione debitoria verso il sistema associativo.

Sono ammesse deleghe in misura non superiore ad una  per ogni singolo componente.

Possono assistere all'Assemblea interprovinciale i componenti gli Organi previsti dal presente Statuto.

Qualora una Organizzazione di Settore provinciale, di Categoria provinciale o di Territorio abbia un numero di associati superiore a 400, partecipano all’Assemblea interprovinciale di Confcommercio Nord Sardegna, con diritto di voto, ulteriori due Delegati ogni 100 soci, oltre i 400,  in aggiunta ai Componenti effettivi dei rispettivi  Consigli Direttivi.


Art. 22
Assemblea interprovinciale: competenze

1.     L’Assemblea interprovinciale: di “Confcommercio-Imprese per l’Italia NORD SARDEGNA” è ordinaria o straordinaria.

2.     L’Assemblea interprovinciale ordinaria:
a)     stabilisce le linee di politica sindacale e generale di “Confcommercio-Imprese per l’Italia NORD SARDEGNA”;
b)     approva, entro il 30 aprile di ogni anno, il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente – inoltrandolo a “Confcommercio-Imprese per l’Italia” accompagnato dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti –, nonché  la relativa relazione finanziaria e ratifica eventuali assestamenti;         
c)     approva, entro il 30 novembre di ogni anno, il bilancio preventivo dell’anno successivo – inoltrandolo a “Confcommercio-Imprese per l’Italia” – e la delibera del Consiglio che stabilisce i criteri di determinazione e la misura dei contributi associativi, anche integrativi, nonché le modalità di riscossione degli stessi;     
d)     elegge il Collegio dei Revisori dei Conti;
e)     elegge il Collegio dei Probiviri.
f)     delibera su ogni altro argomento posto all’ordine del giorno, demandato alla sua competenza.

L’Assemblea interprovinciale straordinaria delibera sulle modifiche statutarie, sul recesso da “Confcommercio-Imprese per l’Italia” e sullo scioglimento di “Confcommercio-Imprese per l’Italia NORD SARDEGNA”, ai sensi degli artt. 23, commi 11, 12 e 13, e 36 del presente Statuto.

Art. 23
Assemblea interprovinciale : modalità di convocazione e svolgimento

1.     L’Assemblea interprovinciale di “Confcommercio-Imprese per l’Italia NORD SARDEGNA” è convocata dal Presidente interprovinciale almeno due volte l’anno, entro il 30 aprile ed il 30 novembre.

2.     L’Assemblea interprovinciale è altresì convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta motivata, contenente l’indicazione degli argomenti da porre all’ordine del giorno e delle eventuali ragioni di urgenza, dal Consiglio Direttivo interprovinciale con propria deliberazione, o da un numero di componenti dell’Assemblea stessa che rappresenti non meno del 30% dei voti. Il Presidente provvede alla convocazione entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta, per lo svolgimento dell’Assemblea entro i successivi 30 giorni.

3.     In caso di inerzia da parte del Presidente interprovinciale, alla convocazione dell’Assemblea provvede il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

La convocazione all'Assemblea interprovinciale, ordinaria e straordinaria, è effettuata dal Presidente a mezzo lettera  o con strumenti telematici aventi data certa, da inviarsi almeno 10 giorni prima della riunione.

5.     In caso di urgenza, l’avviso di convocazione può essere inviato fino a cinque giorni prima della data della riunione.

6.     L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione, nonché l’ordine del giorno. Deve inoltre contenere l’indicazione della data, dell’ora e del luogo della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno un’ora dopo la prima convocazione.  Se all’ordine del giorno vi è l’approvazione dei Bilanci , l’avviso di convocazione deve contenere, altresì, l’indicazione dei luoghi, dei giorni e delle ore in cui gli stessi ed i  documenti annessi possono essere consultati.

7.     L’Assemblea interprovinciale ordinaria è valida, in prima convocazione, quando sono presenti, in persona o per delega, un numero di componenti tale da disporre della metà più uno dei voti totali; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti; nel calcolo dei voti non si computano gli astenuti.

8.     In caso di parità di voti si ripete la votazione. Qualora anche la nuova votazione dia un risultato di parità, la proposta si intende respinta.

9.     L’Assemblea interprovinciale nomina nel proprio seno il presidente, tre scrutatori e il segretario, che può essere scelto anche tra persone estranee ad essa. Il Presidente di “Confcommercio-Imprese per l’Italia NORD SARDEGNA” ha facoltà di farsi assistere da un notaio, che, in tal caso, assume le funzioni di segretario. La partecipazione del notaio è obbligatoria in caso di modifiche statutarie, di recesso da “Confcommercio-Imprese per l’Italia” e di scioglimento di “Confcommercio-Imprese per l’Italia NORD SARDEGNA”.

10.    Fatto salvo quanto previsto all’art. 16, comma 6, per le votazioni si segue il metodo stabilito dal presidente dell’Assemblea, a meno che l’Assemblea stessa decida a maggioranza un metodo di votazione diverso.

Per le modifiche statutarie è necessaria la presenza di un numero di componenti dell’Assemblea che disponga di almeno due quinti dei voti spettanti ai Componenti assembleari con diritto di voto. Le deliberazioni sono adottate con il consenso della metà più uno dei voti rappresentati nella sessione.

Il recesso da “Confcommercio-Imprese per l’Italia” è deliberato dall’Assemblea Straordinaria con una maggioranza del 55% dei suoi componenti aventi diritto di voto. La convocazione dell’Assemblea, chiamata a deliberare sul recesso da “Confcommercio-Imprese per l’Italia”, è contestualmente comunicata e trasmessa in copia al Presidente Confederale mediante lettera raccomandata a.r. L’eventuale deliberazione di recesso diventa efficace, nei confronti della Confederazione e di terzi, decorsi 90 giorni dalla data di assunzione della delibera stessa.

13.    Lo scioglimento di “Confcommercio-Imprese per l’Italia NORD SARDEGNA” è deliberato dall’Assemblea Straordinaria con una maggioranza del 75% dei suoi Componenti aventi diritto di voto.


Art. 24
Consiglio Direttivo provinciale: composizione


1.    Il Consiglio Direttivo provinciale di entrambe le Aree provinciali è composto dai :
a) Presidenti delle Organizzazioni di Settore e di Categoria delle rispettive Aree provinciali;
b) Presidenti delle Organizzazioni Territoriali delle rispettive Aree provinciali;
c) Presidenti dei Gruppi Giovani Imprenditori e Terziario Donna delle rispettive Aree provinciali.


Art. 25
Consiglio Direttivo provinciale: competenze

1.    Il Consiglio Direttivo provinciale, nel rispetto delle direttive politiche ed organizzative dettate dal Consiglio Direttivo interprovinciale, assicura la costante interlocuzione con l’Amministrazione provinciale, con gli Enti locali e con le altre Forze sociali ed imprenditoriali dell’Area provinciale, finalizzata a garantire alle imprese associate la migliore tutela e rappresentanza ed a promuovere lo sviluppo dei settori rappresentati e dell’economia provinciale;   
2.    Promuove, inoltre, lo sviluppo associativo e dei servizi delle Strutture del Sistema Confcommercio Nord Sardegna nell’Area provinciale;
3.    Propone agli Organi competenti della Confcommercio Nord Sardegna progetti ed iniziative ritenute utili per il raggiungimento degli obiettivi di cui ai precedenti commi;
4.    Elegge, nel suo seno,  il Presidente Provinciale di Area, che ha il compito di convocare e presiedere il Consiglio provinciale. Oltre a presiedere il Consiglio provinciale, il Presidente provinciale assicura la partecipazione al Comitato di Presidenza della Confcommercio Nord Sardegna.

Art. 26
Consiglio Direttivo interprovinciale: composizione


1.     Il Consiglio Direttivo interprovinciale  di “Confcommercio-Imprese per l’Italia NORD SARDEGNA ” è composto da:
il Presidente interprovinciale, che lo presiede;
i Presidenti delle Organizzazioni di Settore e di Categoria di entrambe le Aree provinciali;
i Presidenti delle Organizzazioni Territoriali di entrambe le Aree provinciali;
i Presidenti di Terziario Donna e Gruppo Giovani Imprenditori di entrambe le Aree provinciali;
i Presidenti e Vice Presidenti di Enti collegati e Società di Sistema;
i Componenti eventualmente cooptati dal Consiglio stesso, di cui al successivo art. 27 comma 1), del presente Statuto.


2.     Il componente del Consiglio Direttivo interprovinciale , tra quelli di cui alle lettere b), c) ,d) ed e) del superiore comma 1, che, in corso di esercizio, cessi di ricoprire, per dimissioni, decadenza o qualunque altra causa, la carica in virtù della quale fa parte del Consiglio Direttivo interprovinciale, è sostituito da colui che viene eletto a tale carica.

3.     In caso di dimissioni, in corso di esercizio, della maggioranza dei suoi componenti eletti, l’intero Consiglio Direttivo interprovinciale decade e le Assemblee , da tenersi entro i successivi 90 giorni, sono convocate senza indugio dal Presidente interprovinciale, per il rinnovo di tutte le cariche  associative.

Art. 27
Consiglio Direttivo interprovinciale : competenze

1. Il Consiglio Direttivo interprovinciale di “Confcommercio-Imprese per l’Italia NORD SARDEGNA”, su proposta del Presidente, può cooptare fino a due componenti, da scegliersi tra persone di notoria competenza nelle professioni, nei settori del commercio, turismo, servizi, trasporti e logistica, oppure, tra imprenditori, professionisti o lavoratori autonomi che, ai sensi dell’art. 6 del presente Statuto, fanno parte del sistema associativo, o tra legali rappresentanti, amministratori con deleghe operative e dirigenti di società aderenti, purché non promosse, costituite o partecipate da “Confcommercio-Imprese per l’Italia NORD SARDEGNA”, individuati per particolari e rilevanti esperienze e competenze.

2.     Il Consiglio Direttivo interprovinciale determina le direttive dell’azione di “Confcommercio-Imprese per l’Italia NORD SARDEGNA”, in accordo con gli indirizzi stabiliti dall’Assemblea interprovinciale.

3.     Il Consiglio Direttivo interprovinciale, inoltre:
elegge, nel suo seno, il Presidente interprovinciale;
elegge, nel suo seno, il Vice Presidente Vicario;
elegge, nel suo seno, i Componenti di Giunta interprovinciale in numero non inferiore a cinque e non superiore a sette;
su proposta del Presidente, nomina e revoca il Direttore Generale;
predispone ogni anno, secondo gli schemi predisposti da “Confcommercio-Imprese per l’Italia”, il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente e la relativa relazione finanziaria, nonché il bilancio preventivo ed i criteri di determinazione e la misura dei contributi associativi, anche integrativi, e le modalità per la loro riscossione, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea. Il Consiglio, nel corso dell’esercizio, delibera altresì le eventuali variazioni del bilancio da sottoporre a ratifica della stessa Assemblea;
delibera in merito alle iniziative ed alla organizzazione delle attività ritenute utili per il conseguimento  degli scopi statutari di “Confcommercio-Imprese per l’Italia NORD SARDEGNA”;
delibera l’eventuale costituzione di Commissioni e Comitati Tecnici e ne determina le competenze;
delibera in merito alla costituzione ed allo scioglimento delle Organizzazioni provinciali di Categoria e di Settore e delle Organizzazioni Territoriali, ed approva il Regolamento per il loro funzionamento;
delibera l'ammissione o l’esclusione come socio aderente di  Sindacati di Settore e di Associazioni di Categoria Provinciali e/o Interprovinciali autonome, nonché di Organizzazioni/Enti che perseguano finalità, principi e valori in armonia con quelli di “Confcommercio-Imprese per l’Italia NORD SARDEGNA”;
delibera su tutti gli atti che comportino acquisto o alienazione di patrimonio immobiliare, sulla costituzione degli enti previsti dall’art. 5, lettera g), e, in genere, su tutti gli atti di straordinaria amministrazione;
delibera condizioni, modalità e indirizzi di carattere politico per la partecipazione di “Confcommercio-Imprese per l’Italia NORD SARDEGNA” negli enti ed organismi collegati, esercitandone il controllo sull’attività e sui risultati;
approva il Regolamento per la disciplina delle modalità di organizzazione e di funzionamento della Conferenza di Sistema Regionale, nonché le procedure per la ratifica formale delle decisioni assunte nell’ambito della suddetta Conferenza da parte dei rispettivi e competenti Organismi dirigenti, come previsto all’art. 15, comma 3, del presente Statuto;
delibera l’assegnazione o delegazione a “Confcommercio-Imprese per l’Italia” SARDEGNA Unione Regionale di ulteriori e specifiche funzioni attraverso la Conferenza di Sistema Regionale, come previsto all’art. 15, comma 4, del presente Statuto;
promuove, mediante propria deliberazione, mirati ed articolati progetti di integrazione e coordinamento, razionalizzazione e sviluppo, del sistema associativo interprovinciale, per l’elargizione da parte del Fondo Nazionale per lo Sviluppo del Sistema di contributi per la loro realizzazione come previsto all’art. 19, commi 2 e 3, dello Statuto confederale;
può fare esplicita richiesta di intervento alla Confederazione qualora “Confcommercio-Imprese per l’Italia” SARDEGNA Unione Regionale risultasse non possibilitata ad adempiere agli impegni obbligatori previsti nel proprio Statuto, al fine di individuare l'attuazione delle soluzioni organizzative atte a garantire le migliori condizioni di funzionamento e sviluppo del sistema in ambito regionale, anche di carattere temporaneo o sperimentale. Le decisioni relative sono deliberate dalla Giunta Nazionale confederale ed hanno carattere vincolante per i soggetti ed i livelli del sistema interessati;
delibera sull’eventuale respingimento delle domande di adesione, sull’espulsione  e sui provvedimenti di sanzione, ai sensi degli artt. 6, 10 e 11 del presente Statuto, specificandone i motivi;
può dotarsi di un proprio Regolamento e delibera in merito ad ogni altro Regolamento la cui definizione e approvazione sia ad esso demandata dal presente Statuto;
può conferire la rappresentanza legale ai fini dell’individuazione del “titolare” di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 relativo alla tutela dei dati personali;
può invitare alle proprie riunioni persone che non fanno parte del Consiglio, secondo modalità da esso stesso stabilite;
può temporaneamente delegare, su proposta motivata del Presidente, alcuni dei propri compiti alla Giunta;
può essere delegato dall’Assemblea ad apportare al presente Statuto modifiche testuali minori che si rendessero necessarie a seguito di non sostanziali modifiche dello Statuto Confederale, nonché a seguito di formali osservazioni provenienti dal Consiglio Nazionale di “Confcommercio-Imprese per l’Italia”.
Designa i rappresentanti del commercio, del turismo e dei  servizi, nel Consiglio della Camera di Commercio.
Nomina e revoca i Consiglieri di Amministrazione delle Società di Sistema e designa i Rappresentanti di Confcommercio Nord Sardegna in Enti ed Organismi da essa costituiti e/o partecipati.
z)     esercita ogni altra funzione ad esso demandata dal presente Statuto.


Art. 28
Consiglio direttivo interprovinciale: modalità di convocazione e svolgimento

1.     Il Consiglio Direttivo interprovinciale di “Confcommercio-Imprese per l’Italia NORD SARDEGNA” è convocato dal Presidente quando lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta scritta motivata, con indicazione degli argomenti da porre all’ordine del giorno, da almeno un terzo dei suoi componenti ovvero dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Il Presidente provvede alla convocazione del Consiglio Direttivo interprovinciale entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta; la riunione dovrà svolgersi entro 15 giorni dalla convocazione.

2.     In caso di inerzia da parte del Presidente, alla convocazione del Consiglio Direttivo interprovinciale provvede il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.
 
3.     La convocazione del Consiglio Direttivo interprovinciale è effettuata , mediante avviso scritto  o con strumenti telematici aventi data certa, da inviarsi a ciascun componente dello stesso fino a otto giorni prima della data della riunione.

4.     In caso di urgenza, l’avviso di convocazione può essere inviato fino a 5 giorni prima della data delle riunione.

5.     L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione e dell’ordine del giorno, nonché le indicazioni relative all’eventuale seconda convocazione che deve essere fissata almeno un’ora dopo la prima convocazione.
 
6.     Il Consiglio Direttivo interprovinciale è validamente riunito in prima convocazione, quando è presente la metà più uno dei  componenti . In seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti.

7.     Le deliberazioni del Consiglio Direttivo interprovinciale sono prese a maggioranza dei votanti; nel calcolo dei voti non si computano gli astenuti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

8. Per le elezioni del Presidente interprovinciale, del Vice Presidente Vicario  e dei Componenti di Giunta, si procede con votazione segreta.

Art. 29
Presidente interprovinciale

1.     Il Presidente interprovinciale di “Confcommercio-Imprese per l’Italia NORD SARDEGNA” è eletto dal Consiglio Direttivo interprovinciale tra imprenditori, professionisti o lavoratori autonomi che, ai sensi dell’art. 6 del presente Statuto, fanno parte del sistema associativo interprovinciale, o tra legali rappresentanti, amministratori con deleghe operative e dirigenti di società aderenti, purché non promosse, costituite o partecipate da “Confcommercio-Imprese per l’Italia NORD SARDEGNA”.

2.     Il Presidente interprovinciale:
ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale di “Confcommercio-Imprese per l’Italia NORD SARDEGNA”; ne ha la firma, che può delegare;
ha la rappresentanza politica di “Confcommercio-Imprese per l’Italia NORD SARDEGNA” ed esercita potere di impulso e vigilanza sul sistema associativo;
ha la gestione ordinaria di “Confcommercio-Imprese per l’Italia NORD SARDEGNA”, provvede all’esecuzione delle deliberazioni degli Organi associativi ed al coordinamento delle attività associative;
su proposta del Direttore Generale, approva l’ordinamento degli uffici;
può conferire  incarichi o deleghe, al Vice Presidente Vicario, che lo sostituisce in  caso di assenza o di impedimento e ai membri di Giunta, specificandone gli eventuali limiti;
si avvale di un Comitato di Presidenza, composto dal Vice Presidente Vicario, dai Presidenti provinciali di Area e dal Direttore Generale della Confcommercio Imprese per l’Italia Nord Sardegna;
presiede il Board dei Presidenti di Enti collegati e Società del Sistema, attualmente composto dai Presidenti di Confidi Commercio, Terservizi srl, Performa scarl, Enasco e dal Presidente o Vice Presidente dell’Ente Bilaterale Territoriale del Terziario.
ha la facoltà di agire e resistere in giudizio, in rappresentanza di “Confcommercio-Imprese per l’Italia NORD SARDEGNA”, nominando avvocati e procuratori alle liti;
può conferire incarichi professionali a persone di specifica competenza;
accetta eredità, donazioni, contributi e quanto altro disposto a qualsiasi titolo a favore di “Confcommercio-Imprese per l’Italia NORD SARDEGNA”, salvo successiva ratifica da parte del Consiglio Direttivo interprovinciale;
può esercitare, in caso di urgenza, i poteri del Consiglio Direttivo interprovinciale e  della Giunta interprovinciale, salvo ratifica, da parte dei rispettivi Organi associativi collegiali, nella prima riunione successiva all’adozione dei relativi provvedimenti;
sentita la Giunta interprovinciale, può conferire incarichi particolari ai componenti del Consiglio direttivo interprovinciale, che rispondono del loro operato allo stesso Presidente interprovinciale;
può nominare, con provvedimento motivato, un proprio Delegato presso tutti i livelli organizzativi del sistema associativo interprovinciale, o presso loro articolazioni ed emanazioni societarie od organizzative, dirette o indirette, ai sensi dell’art. 8 del presente Statuto;
può proporre alla Giunta interprovinciale la nomina di un Commissario presso tutti i livelli organizzativi del sistema associativo interprovinciale, ai sensi dell’art. 9 del presente Statuto;
o)     esercita ogni altra funzione a lui demandata dal presente Statuto.

3.  In caso di vacanza, in corso di esercizio, della carica di Presidente interprovinciale , ne assume le funzioni, quale Presidente interinale, il Vice Presidente Vicario, il quale procede senza indugio alla convocazione del Consiglio Direttivo interprovinciale , che dovrà svolgersi entro 60 giorni dalla data in cui si è verificata la vacanza.

4.    Il neo eletto Presidente interprovinciale, durerà in carica sino alla naturale scadenza del mandato in corso.

Art. 30
Giunta interprovinciale

1.     La Giunta di “Confcommercio-Imprese per l’Italia NORD SARDEGNA” è composta dal Presidente interprovinciale, che la presiede, dal Vice Presidente Vicario e da cinque a sette componenti  eletti, nel proprio seno, dal Consiglio Direttivo interprovinciale. La Giunta interprovinciale  affianca il Presidente interprovinciale nella promozione generale delle attività politiche ed organizzative di “Confcommercio-Imprese per l’Italia NORD SARDEGNA” e lo coadiuva nelle sue funzioni.

2.     Alle riunioni  della Giunta interprovinciale partecipa, senza diritto di voto, il Direttore Generale.

3.   La Giunta interprovinciale:
coadiuva il Presidente  interprovinciale per l’attuazione delle deliberazioni  del Consiglio Direttivo interprovinciale;
può assumere deliberati su materie di competenza del Consiglio Direttivo interprovinciale, motivati con carattere di urgenza, sottoponendoli successivamente allo stesso Consiglio Direttivo interprovinciale per la ratifica alla prima riunione utile;
delibera sull’ammissione di rappresentanti o delegati degli enti ed organismi collegati alle riunioni di commissioni di qualsiasi tipo o di Organi associativi;
su proposta del Presidente interprovinciale, può nominare un Commissario presso tutti i livelli organizzativi del sistema associativo interprovinciale, ai sensi dell’art. 9 del presente Statuto;
delibera, su proposta del Presidente interprovinciale, le nomine o designazioni dei rappresentanti di “Confcommercio-Imprese per l’Italia NORD SARDEGNA” presso enti, amministrazioni, istituti, commissioni ed organismi in genere.
assume e licenzia su proposta del Direttore Generale, il Personale e ne stabilisce gli inquadramenti ;
delibera sull’eventuale respingimento delle domande di adesione e sui provvedimenti di decadenza , ai sensi degli artt. 6 e 10 del presente Statuto, specificandone i motivi;

h)     svolge ogni altra funzione ad esso demandata dal presente Statuto o da deliberati degli Organi associativi che non siano in  contrasto con il presente Statuto.

4.     In caso di vacanza, in corso di esercizio, di un membro di Giunta interprovinciale, si provvederà alla sua sostituzione al primo Consiglio Direttivo interprovinciale utile, nel rispetto delle modalità elettive e dei criteri di composizione di cui al superiore comma 1.

5.      La Giunta interprovinciale è convocata per iscritto dal Presidente interprovinciale, mediante avviso scritto o con strumenti telematici aventi data certa,  da inviarsi a ciascun componente della stessa fino a 5 giorni prima della data della riunione, contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora, nonché dell’ordine del giorno. Nei casi di urgenza, è ammessa la convocazione con preavviso di un solo giorno.

6.      La Giunta interprovinciale è validamente riunita in presenza della metà più uno dei suoi componenti.

7.     Le deliberazioni della Giunta interprovinciale sono prese a maggioranza dei votanti; nel calcolo dei voti non si computano gli astenuti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente interprovinciale.


Art. 31
Collegio dei Revisori dei Conti

1.     Il Collegio dei Revisori dei Conti di “Confcommercio-Imprese per l’Italia Interprovinciale NORD SARDEGNA” è composto da 3 componenti effettivi e 2 supplenti, eletti dall’Assemblea interprovinciale anche tra soggetti che non fanno parte del sistema associativo. Il Collegio, nella sua prima riunione, convocata dal componente più anziano d’età, elegge al proprio interno il suo Presidente, che deve essere iscritto al Registro dei Revisori Contabili, secondo il disposto del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.

2.     Valgono nei confronti del Collegio dei Revisori dei Conti, ove applicabili, le norme di cui all’articolo 2397 e seguenti del Codice Civile e, in particolare, di cui all’articolo 2403 e all’articolo 2409-bis del Codice Civile. Il Collegio si può dotare di proprio autonomo Regolamento.

3.     La carica di componente del Collegio dei Revisori dei Conti è incompatibile con la carica di componente del Collegio dei Revisori dei Conti costituito presso gli altri livelli del sistema confederale, con la carica di componente di qualunque altro Organo associativo nazionale di “Confcommercio-Imprese per l’Italia” e di qualunque altro Organo associativo previsto dal presente Statuto.

4.    Nel caso in cui un Componente del Collegio dei Revisori dei Conti venga a mancare in corso di esercizio, per dimissioni, decadenza o qualunque altra causa, si provvede alla sua sostituzione, mediante procedura elettiva, alla prima Assemblea interprovinciale utile.

Art. 32
Collegio dei Probiviri

1.     Il sistema di garanzia statutario di “Confcommercio-Imprese per l’Italia Interprovinciale NORD SARDEGNA” è assicurato dal Collegio dei Probiviri.

2.     Il Collegio dei Probiviri è composto da 5 membri effettivi e 2 supplenti. Il Presidente del Collegio dei Probiviri deve essere un avvocato iscritto all’albo.

3.     La carica di Proboviro è incompatibile con analoga carica ricoperta presso qualunque altro livello del sistema confederale, nonché con la carica di componente di qualunque altro Organo associativo previsto dal presente Statuto.

4.     Nella prima riunione successiva all’elezione, il Collegio dei Probiviri nomina al proprio interno il Vice Presidente, che  sostituisce il Presidente e ne esercita le funzioni in caso di temporanea assenza o impedimento.

5.     Nel caso in cui un Proboviro venga a mancare in corso di esercizio, per dimissioni, decadenza o qualunque altra causa, si provvede alla sua sostituzione, mediante procedura elettiva, alla prima Assemblea interprovinciale utile.

6.     Il Collegio dei Probiviri esercita le funzioni ad esso attribuite nel rispetto dei principi di imparzialità, indipendenza e autonomia.

7.     Il Collegio dei Probiviri esercita le seguenti funzioni:
conciliativa, deliberando sulle controversie tra i soci di “Confcommercio-Imprese per l’Italia NORD SARDEGNA” o tra gli stessi e le Organizzazioni di Settore, di Categoria, Territoriali ed Associazioni aderenti, circa l’interpretazione e/o l’applicazione del presente Statuto, del Codice Etico confederale, di Regolamenti o di deliberati dei propri Organi associativi, nonché sui ricorsi presentati avverso le delibere di ammissione a “Confcommercio-Imprese per l’Italia NORD SARDEGNA” e di decadenza dalla carica di componente di un Organo associativo. Il pronunciamento del Collegio dei Probiviri è inappellabile e vincolante per i Soci, le Organizzazioni di Settore e di Categoria, le Organizzazioni Territoriali e le Associazioni aderenti. La procedura di conciliazione innanzi al Collegio dei Probiviri è disciplinata da apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo interprovinciale;
consultiva, esprimendo pareri non vincolanti sull’interpretazione e/o l’applicazione del presente Statuto, del Codice Etico confederale o di Regolamenti, a richiesta di un Organo di “Confcommercio-Imprese per l’Italia NORD SARDEGNA”.

8.     Il Collegio dei Probiviri delibera a maggioranza dei propri componenti.

Art.  33

OMESSO


Art. 34
Direttore Generale

1.     Il Direttore Generale di “Confcommercio-Imprese per l’Italia NORD SARDEGNA” è nominato e revocato, su proposta del Presidente, dal Consiglio Direttivo interprovinciale.

2.     Il Direttore Generale:
coadiuva ed assiste gli Organi associativi nell’espletamento dei loro compiti;
partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni degli Organi associativi e può presenziare ai lavori di Commissioni e Comitati di cui all’art. 27, del presente Statuto;
è il capo del personale e sovrintende gli uffici di “Confcommercio-Imprese per l’Italia NORD SARDEGNA”, assicurando il loro buon funzionamento;
assume i provvedimenti necessari in materia di ordinamento degli uffici;
coordina i Responsabili degli Uffici delle altre Società ed Enti collegati di Sistema, al fine di assicurare la funzionalità, la razionalità ed efficienza del Sistema e, in particolare, dello sviluppo associativo e della realizzazione di iniziative comuni;
può proporre al Presidente interprovinciale il conferimento di incarichi professionali a persone di specifica competenza;
dispone per le spese ed i pagamenti funzionali all’assolvimento dei compiti di cui al presente articolo, secondo criteri deliberati dalla Giunta interprovinciale ed in costante raccordo con il  Presidente interprovinciale o Suo Delegato.


Art. 35
Consulte

Il Consiglio Direttivo di “Confcommercio-Imprese per l’Italia NORD SARDEGNA” può promuovere la costituzione di Consulte per il Commercio, il Turismo, i Servizi ed i Trasporti e Logistica. I Settori e le Categorie interessate vengono individuate dal Consiglio di “Confcommercio-Imprese per l’Italia NORD SARDEGNA” conformemente alle indicazioni della Confederazione.

Le Consulte per il Commercio, il Turismo, i Servizi ed i Trasporti e Logistica sono composte dai Presidenti pro-tempore dei Sindacati di Settore e delle Associazioni di Categoria costituiti a livello provinciale e/o interprovinciale ed aderenti a “Confcommercio-Imprese per l’Italia NORD SARDEGNA” e da un ulteriore delegato in rappresentanza di ciascuna di dette Organizzazioni provinciali e/o interprovinciali.

Ciascuna Consulta costituita predispone un proprio Regolamento che sottopone ad approvazione del Consiglio di “Confcommercio-Imprese per l’Italia NORD SARDEGNA”.


Ciascuna Consulta costituita:
elegge, nel suo seno, il Presidente;
può chiedere che vengano inseriti nell’ordine del giorno del Consiglio di “Confcommercio-Imprese per l’Italia NORD SARDEGNA” argomenti inerenti alla politica del proprio ambito settoriale o categoriale;
esprime pareri alla Giunta ed al Consiglio di “Confcommercio-Imprese per l’Italia NORD SARDEGNA” sui provvedimenti e le iniziative provinciali e/o interprovinciali per i settori e le categorie rappresentati.

Il Presidente pro-tempore di ciascuna Consulta costituita può essere invitato a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di “Confcommercio-Imprese per l’Italia NORD SARDEGNA”.

Art. 36
Patrimonio, Amministrazione e Gestione Finanziaria

Il patrimonio di “Confcommercio-Imprese per l’Italia NORD SARDEGNA” è costituito:
dal fondo di dotazione dell’associazione, il quale costituisce il fondo che si intende stabilmente destinato al perseguimento dei fini istituzionali;
dal fondo patrimoniale vincolato, costituito da ogni riserva per la quale, per espressa delibera degli Organi sociali in tal senso, o per vincolo imposto da eventuali terzi donatori, sia imposto un espresso vincolo di destinazione;
dal fondo patrimoniale libero, costituito da ogni ulteriore riserva, liberamente disponibile.

2.     “Confcommercio-Imprese per l’Italia NORD SARDEGNA” può pregiarsi di ogni entrata derivante da:
le quote sociali ed ogni altra forma di autofinanziamento da parte dei soci, deliberate dai competenti Organi Interprovinciali, Federali e Confederali;
i contributi confederali e dalle erogazioni del Fondo Nazionale di Sviluppo del Sistema, istituito ai sensi dell’art. 19, commi 2 e 3, dello Statuto confederale;
le erogazioni liberali e contributi, di ogni soggetto pubblico e privato, sia in denaro che in natura, erogati a “Confcommercio-Imprese per l’Italia NORD SARDEGNA”;
ogni bene lasciato in eredità o legato;
ogni provento derivate dall’esercizio delle attività che costituiscono oggetto del presente Statuto, nonché ogni altra attività ad esse connessa, complementare o accessoria;
ogni provento derivante dai frutti civili inerenti i beni finanziari o patrimoniali di “Confcommercio-Imprese per l’Italia NORD SARDEGNA”;
le entrate derivanti da attività di raccolta fondi.

3.     E' fatto divieto a “Confcommercio-Imprese per l’Italia NORD SARDEGNA” di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, fondi riserve o capitali durante la propria esistenza operativa, salvo che la destinazione o distribuzione siano disposte dalla legge.

4.     In quanto compatibili, in materia di patrimoni, amministrazione e gestione finanziaria, valgono le norme dello Statuto confederale.


Art. 37
Esercizio finanziario

L’esercizio finanziario di “Confcommercio-Imprese per l’Italia NORD SARDEGNA” ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.


Art. 38
Scioglimento

In caso di scioglimento di “Confcommercio-Imprese per l’Italia NORD SARDEGNA”, per qualunque causa, il suo patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altra associazione avente analoghe finalità ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva ogni diversa destinazione conseguente alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 39
Codice Etico

 La Confcommercio Imprese per l’Italia Nord Sardegna riconosce ed adotta il Codice Etico approvato dalla Confcommercio Imprese per l’Italia.

Art. 40
Rinvio

Per i casi non disciplinati dal presente Statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello Statuto confederale e le norme dettate dal Codice Civile in materia di associazioni non riconosciute.


Art. 41
Disposizioni Transitorie e di Coordinamento

1.    Gli Organi della Confcommercio Imprese per l’Italia Nord Sardegna, in corso di mandato alla data della delibera dell’Assemblea interprovinciale di approvazione del presente Statuto, restano in carica sino al rinnovo delle cariche sociali, da completarsi entro il mese di marzo 2011.

2.    Agli effetti dell’art. 19 del presente Statuto, non  si tiene conto del mandato o dei mandati ricoperti anteriormente all’approvazione del presente Statuto;

3.    La durata delle cariche sociali per il primo mandato dopo l’approvazione  del presente Statuto è limitata al periodo di quattro anni e comunque, in modo da
    consentire il rinnovo del Consiglio Direttivo interprovinciale della Confcommercio Nord Sardegna prima della designazione dei rappresentanti dell’Organizzazione nel prossimo rinnovo del Consiglio e degli Organi della Camera di Commercio.

4.    I Presidenti degli Enti collegati, restano in carica fino ai rispettivi rinnovi. I Presidenti ed Amministratori delle Società del Sistema, restano in carica fino alla approvazione dei Bilanci relativi all’esercizio dell’anno 2010.

5.    Ai fini dell’inquadramento degli associati nelle Organizzazioni di Settore, di Categoria e Territoriali ed allo scopo di regolarne il funzionamento, è dato mandato al Consiglio Direttivo interprovinciale in  carica di approvare il Regolamento previsto dall’art. 6 punto 5 del presente Statuto entro il mese di Gennaio 2011, accompagnato anche dal recepimento di tutte le altre Regole di Conduzione del Sistema, nonché quelle concernenti il rinnovo delle cariche sociali, nel rispetto dei principi e  disposizioni del presente Statuto.

6.    La validità ed applicabilità del presente Statuto decorrerà dalla data di approvazione dei Competenti Organi Confederali. Al riguardo viene conferita delega al Consiglio Direttivo interprovinciale di apportare al presente Statuto modifiche che si rendessero necessarie a seguito di formali osservazioni provenienti dal Consiglio Nazionale di Confcommercio Imprese per l’Italia.


La Confcommercio Imprese per l’Italia Nord Sardegna riconosce ed adotta il Codice Etico approvato dalla  Confcommercio Imprese per l’Italia.

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