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Tracciabilità dei pagamenti ai fini della deducibilità - Abolizione scheda carburante: è questa una delle novità della Legge di Bilancio 2018 connessa all'obbligo di fatturazione elettronica. Ecco da quando e cosa cambia.

Il comma 922 dell’art.1 della Legge 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) introduce l’obbligo a partiredal 1° luglio 2018 di effettuare pagamenti tracciabili ai fini della detraibilità dell’IVA e della deducibilità del costo dei carburanti. Conseguentemente dalla stessa data sarà abolita la scheda carburante introdotta dall’art.2 della Legge 31/1977.

Per poter dedurre la spesa sostenuta sarà necessario richiedere al benzinaio dove si fa il rifornimento l’emissione della fattura elettronica.

Ovviamente resta possibile pagare la benzina in contanti ma, in questo caso, non si potrà chiedere il rimborso e la relativa spesa non potrà essere deducibile.

La norma nasce con l’obiettivo di contrastare più efficacemente l’evasione fiscale, introducendo alcune misure finalizzate a consentire la tracciabilità e il controllo delle operazioni aventi ad oggetto benzina e gasolio utilizzati come carburanti per motori. La disposizione in esame punta a limitare sempre più l’uso del contante e i fenomeni di deduzione e detrazioni illegittimi.

Ai fini delle imposte sui redditi con la norma in oggetto viene introdotto il nuovo comma 1-bis all’art. 164 del TUIR in base al quale l’avvenuta effettuazione dell’operazione deve essere provata da mezzi elettronici di pagamento emessi da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione all’anagrafe tributaria di cui all’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605. Alla luce del nuovo comma, ferme restando le misure per la deducibilità, viene introdotta la condizione che subordina la deducibilità delle spese per l’acquisto di carburante al pagamento esclusivamente mediante mezzi di pagamento elettronici.
A tal fine un Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 4 aprile 2018, individua le forme di pagamento qualificato ritenute idonee dal Legislatore. In particolare, si considerano idonei a provare l'avvenuta effettuazione delle operazioni in parola i seguenti mezzi di pagamento:

- gli assegni, bancari e postali, circolari e non, nonché i vaglia cambiari e postali;
- quelli elettronici previsti all'art. 5 del D.Lgs. n. 82 del 2005, tra cui, a titolo meramente esemplificativo:

• addebito diretto;
• bonifico bancario o postale;
• bollettino postale;
• carte di debito, di credito, prepagate ovvero di altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l'addebito in conto corrente.

Le modalità sopra indicate troveranno applicazione anche nelle ipotesi in cui, sulla scorta di specifici accordi, il pagamento avvenga in un momento diverso rispetto alla cessione, laddove il gestore dell'impianto di distribuzione si obbliga verso la società petrolifera ad effettuare cessioni periodiche o continuative in favore dell'utente, il quale utilizza, per il prelievo, un sistema di tessere magnetiche rilasciate direttamente dalla società petrolifera, in modo da avere a fine mese una fattura riepilogativa dei rifornimenti effettuati.

Restano altresì validi i sistemi, comunque denominati, di carte (ricaricabili o meno), nonché di buoni, che consentono al cessionario l'acquisto esclusivo di carburanti con medesima aliquota IVA, quando la cessione/ricarica, documentata dalla fattura elettronica, sia regolata con gli stessi strumenti di pagamento sopra specificati.

Conseguentemente la fattura elettronica sarà l’unica modalità consentita per documentare gli acquisti di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburante per autotrazione, effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi IVA.

Se si ha un benzinaio di fiducia o dove si fa rifornimento più spesso, sarà utile attivare una carta per la compagnia petrolifera in questione, al fine di avere la fattura riepilogativa.

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