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La Gazzetta Ufficiale n. 32 dell’8 febbraio pubblica il Decreto Legislativo emarginato in oggetto (allegato n. 1) sulla disciplina sanzionatoria per le violazioni al Regolamento UE n.1169/2011 (allegato n.2) relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori. Lo stesso Decreto dispone, altresì, l’abrogazione del Decreto Legislativo 109/1992 ormai non più rispondente al nuovo quadro definito in sede europea.

La normativa in oggetto e il relativo quadro sanzionatorio entreranno in vigore a partire dal 9 maggio prossimo venturo e cioè decorsi novanta giorni dalla pubblicazione in G.U.

Al fine di orientare gli operatori interessati sulla puntuale osservanza delle disposizioni del Decreto e di segnalarne le sanzioni più rilevanti (peraltro particolarmente punitive rispetto al previgente quadro previsto dal D.Lgs. 109/1992) si illustrano di seguito le principali norme di interesse settoriale, rinviando alla tabella riepilogativa (allegato n. 3) il quadro sanzionatorio dettagliato.

Il Decreto utilizza, come previsto dal campo di applicazione dell’articolo 2, le definizioni di cui all’articolo 2 del Regolamento. Per “soggetto responsabile” si intende l’operatore del settore alimentare (conseguentemente chi effettua la vendita o somministra al pubblico alimenti o bevande) con il cui nome è commercializzato il prodotto o, se l’operatore non è stabilito nell’Unione Europea, l’importatore avente sede nell’Unione. Il soggetto responsabile è anche l’operatore il cui nome o ragione sociale siano riportati in un marchio.

In via generale, per le violazioni alle disposizioni del Regolamento 1169/2011, il Decreto delinea soltanto gli illeciti amministrativi e le sanzioni di natura amministrativa e pecuniaria prevedendo una esplicita clausola di salvaguardia. La sanzione viene quindi applicata qualora il fatto accertato non costituisca reato.

In particolare il provvedimento ripropone e aggiorna le disposizioni contenute nella normativa nazionale alle disposizioni del regolamento.

  • L’art.17 adegua le disposizioni in materia di indicazione di lotto o partita, per la quale si intende un insieme di unità di vendita di un prodotto alimentare. Si rammenta che i prodotti alimentari non possono essere venduti se non riportano l’indicazione del lotto di appartenenza: sui prodotti imballati l’indicazione del lotto deve figurare sull’imballaggio preconfezionato o su una etichetta mentre per i prodotti non preimballati l’indicazione deve risultare dalle fatture.

    Particolare importanza assume per gli operatori l'art. 19, relativo alla vendita di prodotti non preimballati, che stabilisce:
    - (comma 1) i prodotti alimentari offerti in vendita al consumatore finale senza preimballaggio, i prodotti imballati sui luoghi di vendita su richiesta del consumatore, i prodotti preimballati ai fini della vendita diretta, nonché i prodotti generalmente venduti previo frazionamento ancorché posti in confezione o involucro protettivo devono essere muniti di apposito cartello applicato ai recipienti che li contengono oppure di altro sistema equivalente, anche digitale, facilmente accessibile e riconoscibile, presente nei comparti in cui sono esposti. Le fascette e le legature, anche se piombate, non sono considerate imballaggio.
    - (comma 2) fatte salve le ulteriori indicazioni obbligatorie prescritte per i prodotti non preimballati da norme nazionali e dell'Unione Europea, sul cartello devono essere riportate almeno le seguenti indicazioni
     la denominazione dell'alimento;
     l'elenco degli ingredienti salvo i casi di esenzione disposti dal regolamento. Nell'elenco ingredienti devono figurare le indicazioni delle sostanze o prodotti di cui all'Allegato II del regolamento, con le modalità e le esenzioni prescritte dall'articolo 21 del medesimo regolamento. Ciò significa che gli allergeni:
     devono figurare nell'elenco conformemente alle disposizioni sugli ingredienti di cui all'art.18, par. 1, del regolamento, con un riferimento chiaro alla denominazione della sostanza o del prodotto figurante nell'allegato II;
     la denominazione della sostanza o del prodotto figurante nell'allegato II deve essere evidenziata attraverso un tipo di carattere distinto da quello degli altri ingredienti, per esempio per dimensioni, stile o colore di sfondo;
     le modalità di conservazione per i prodotti alimentari rapidamente deperibili, ove necessario;
     la data di scadenza per le paste fresche e le paste fresche con ripieno di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187;
     il titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande con contenuto alcolico superiore a 1,2% in volume;
     la percentuale di glassatura, considerata tara, per i prodotti congelati glassati;
     la designazione «decongelato» di cui all'Allegato VI, punto 2 del regolamento, fatti salvi i casi di deroga previsti.
    - (comma 3) Per i prodotti della gelateria, della pasticceria, della panetteria, della pasta fresca e della gastronomia, ivi comprese le preparazioni alimentari, l'elenco degli ingredienti può essere riportato su un unico e apposito cartello tenuto ben in vista oppure, per singoli prodotti, su apposito registro o altro sistema equivalente, anche digitale, da tenere bene in vista, a disposizione dell'acquirente, in prossimità dei banchi di esposizione dei prodotti stessi purché le indicazioni relative alle sostanze o prodotti di cui all'Allegato II del regolamento siano riconducibili ai singoli alimenti posti in vendita.
    - (comma 4) Per le bevande vendute mediante spillatura il cartello può essere applicato direttamente sull'impianto o a fianco dello stesso.
    - (comma 6) I prodotti dolciari e da forno preconfezionati e destinati al consumo immediato dopo l’acquisto e venduti a pezzo debbono ugualmente riportare le indicazioni di cui al comma 2 su un apposito cartello facilmente visibile e leggibile da parte del consumatore.

Si segnala che:
- È prevista (art.25) una clausola di mutuo riconoscimento, ovvero l'inapplicabilità della disciplina nazionale (contenuta nel Titolo III del decreto, articoli dal 17 al 24) ai prodotti alimentari che siano stati legalmente fabbricati o commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia, nonché ai prodotti legalmente fabbricati in uno Stato membro dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE)
- Il Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti alimentari presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è individuato quale autorità competente all’irrogazione delle sanzioni previste dal Decreti, secondo quanto disposto dall’articolo 26, sostituendo quindi la competenza regionale ma facendo salve le attribuzioni dell’Autorità Garante del Mercato e quelle degli Organi preposti all’accertamento delle violazioni.
- Per l’accertamento delle violazioni e l’irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni della legge 689/1981 in quanto compatibili (art.27 comma 1). Tuttavia, in deroga, si applicano le condizioni di miglior favore previste dal D.L. 91/2014, convertito in Legge 116/29014.

Particolare importanza assume il comma 3 dell’articolo 27 che stabilisce che quando la violazione è commessa da microimprese (intendendosi per tali quelle con meno di dieci dipendenti e due milioni di euro di fatturato, ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003) le sanzioni amministrative sono ridotte di un terzo.

Infine, l’articolo 28 del Decreto stabilisce che gli alimenti immessi sul mercato o etichettati prima della data di entrata in vigore del provvedimento che sono in difformità dello stesso possono essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte.

Per la descrizione delle declaratorie di violazione e la definizione delle sanzioni relative, si rinvia direttamente alla Tabella allegata.

Per una migliore comprensione delle norme si uniscono, altresì, copie del D.Lgs. 231/2017 e del Regolamento (UE) 1169/2011.

 

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