giovani disoccupati

Destinatari del provvedimento: giovani e lavoratori privi di impiego da almeno sei mesi

In questo periodo, la propensione delle imprese a impiegare nuove risorse non è certo in aumento, tuttavia nelle regioni del meridione c’è la possibilità, per i datori di lavoro, di accedere a interessanti incentivi che riguardano nuove assunzioni nella fascia di età giovanile o di lavoratori attualmente privi di impiego.
Il Ministero del lavoro ha, infatti previsto, per i datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato nel Mezzogiorno con decorrenza 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2017, il riconoscimento di uno specifico incentivo per le sedi di lavoro ubicate in Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia (c.d. regioni meno sviluppate) e Abruzzo, Molise e Sardegna (c.d. regioni in transizione).
Destinatari dell'incentivo
fabbrica 2Il Ministero del lavoro, per favorire l'occupazione nelle citate Regioni, ha disciplinato un nuovo incentivo per l'assunzione di disoccupati che dichiarino al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro l'immediata disponibilità al lavoro e alla partecipazione alle misure di politiche attive del lavoro concordate con il centro per l'impiego.
I destinatari sono i giovani disoccupati di età compresa fra 16 e 24 anni e i lavoratori con almeno 25 anni di età disoccupati e privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.
Tipologie contrattuali (esclusioni)
L'incentivo spetta per le assunzioni, anche a scopo di somministrazione, a tempo indeterminato, inclusi i rapporti di apprendistato professionalizzante, e non spetta, invece, per le seguenti tipologie:
contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca;
contratto di lavoro domestico;
contratto di lavoro intermittente;
prestazioni di lavoro accessorio.
L'incentivo può essere riconosciuto allo stesso lavoratore per un solo rapporto, dopo una prima concessione, non è possibile rilasciare nuove autorizzazioni per nuove assunzioni effettuate dallo stesso o da altro datore di lavoro.
Importo dell'incentivo e modalità di fruizione
Il beneficio è fruibile in dodici quote mensili dalla data di assunzione/trasformazione del lavoratore e riguarda i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro entro un massimo di 8.060 euro annuali per ogni lavoratore assunto (euro 671,66LAVORO 2 mensili e per rapporti di lavoro instaurati o risolti nel corso del mese euro 22,08 giornalieri) e deve comunque essere fruito, a pena di decadenza, entro il termine del 28 febbraio 2019.
L'erogazione dell'incentivo è subordinato alla regolarità contributiva (DURC) inerente l'adempimento degli obblighi contributivi, l'osservanza delle norme a tutela delle condizioni di lavoro. Si richiede anche il rispetto, fermi restando gli altri obblighi di legge, degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti
L'incentivo, ad ogni modo, non è cumulabile con altri incentivi all'assunzione di natura economica o contributiva.
Compatibilità Aiuti di Stato
L'agevolazione è compatibile con quanto previsto dai Regolamenti europei in materia di aiuti di Stato. Il bonus può essere fruito anche oltre i limiti del cosiddetto "de minimis", qualora l'assunzione effettuata comporti un incremento occupazionale netto.
Procedimento di ammissione all'incentivo
In sintesi, per poter accedere al beneficio i datori di lavoro devono inoltrare un'istanza preliminare di ammissione in via telematica e l'INPS, dopo aver verificato la disponibilità residua delle risorse, provvede a comunicare la prenotazione dell'importo dell'incentivo in favore del richiedente.
Successivamente, non oltre 7 giorni dalla comunicazione, il datore di lavoro deve effettuare l'assunzione ed entro i successivi 10 giorni deve comunicarlo all'Inps. Il riconoscimento dell'incentivo viene autorizzato da parte dell'Inps secondo l'ordine cronologico di presentazione dell'istanza preliminare.
(Per ulteriori dettagli: Decreto direttoriale Ministero del Lavoro 16.11.2016 e Circ. Inps 41/2017)

 

 

 

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