commercio ambulante 1

 Decreto Legge 244/2016 – art.6 comma 8.  La Camera approva in via definitiva il medesimo testo approvato dal Senato.

Conseguentemente è stato anche approvato il comma 8 dell’art.6 nella sua forma emendata al Senato che così dispone:
“8. Al fine di allineare le scadenze delle concessioni di commercio su aree pubbliche garantendo omogeneità di gestione delle procedure di assegnazione, il termine delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione e con scadenza anteriore al 31 dicembre 2018 è prorogato fino a tale data. Le amministrazioni interessate, che non vi abbiano già provveduto, devono pertanto avviare le procedure di selezione pubblica, nel rispetto della vigente normativa dello Stato e delle Regioni, al fine del rilascio delle nuove concessioni entro la suddetta data. Nelle more degli adempimenti da parte dei Comuni sono comunque salvaguardati i diritti degli operatori uscenti.”
In relazione a quanto già osservato nella comunicazione tecnica (vedi ns. 4/2017 del 15 febbraio scorso) si ribadisce che - La proroga interessa le sole concessioni in scadenza il 7 maggio 2017, il 4 luglio 2017 e tutte quelle che sarebbero andate in scadenza nel 2018. Restano quindi escluse le concessioni in scadenza nel 2019 e nel 2020 che mantengono La loro durata originaria e che saranno riassegnate secondo quanto disposto dall’Intesa 5 luglio 2012.
- La decorrenza delle nuove concessioni è fissata, per tutti, al 1 gennaio 2019.
- Le amministrazioni che non avessero già provveduto all’avvio delle procedure di selezione debbono avviarle (e completarle) entro il 31 dicembre 2018. Le amministrazioni che invece già hanno avviato le procedure con la pubblicazione dei bandi o degli avvisi di bando possono far salvo il lavoro già svolto e completare le medesime procedure. In questo caso il rilascio del nuovo titolo concessorio dovrà soggiacere alla deroga prevista dal primo periodo. Infatti, pur non prevedendo espressamente disposizioni per le procedure avviate, dal dibattito parlamentare e dalla strutturazione della norma emerge che esse mantengono la loro validità, semmai con il rilascio delle concessioni ad efficacia differita e cioè dal 1 gennaio 2019. Nelle more sono comunque fatti salvi i diritti degli operatori uscenti.
- A tale proposito va segnalato che i tempi per la presentazione delle domande debbono necessariamente essere neutralizzati e rivisitati in conseguenza del periodo di vigenza della proroga “secca” e cioè dal 30 dicembre 2016 al 22 febbraio 2017 (o meglio alla data di pubblicazione della legge). In quel periodo, infatti, era legittimo diritto degli operatori non presentare le domande. Si ritiene in tal senso che sia sufficiente un provvedimento di autotutela dei Comuni interessati i cui termini di presentazione delle domande cadevano nel periodo temporale suddetto.
- Le procedure di selezione dovranno svolgersi nel rispetto della normativa prevista dallo Stato e dalle Regioni (cioè l’Intesa e le sue declinazioni regionali). logo fiva 3

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