REGISTRO PUBBLICO OPPOSIZIONI
Il Ministero dello sviluppo economico (MISE) renderà operativo dal 27 luglio p.v. il nuovo Registro pubblico delle opposizioni (RPO), estendendolo anche ai numeri di telefono cellulari.

 È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n.74 del 29 marzo u.s., il D.P.R. in oggetto contenente il “Regolamento recante disposizioni in materia di istituzione e funzionamento del registro pubblico dei contraenti che si oppongono all'utilizzo dei propri dati personali e del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali, ai sensi dell'articolo 1, comma 15, della legge 11 gennaio 2018, n. 5” la cui entrata in vigore è prevista per il prossimo 13 aprile.

Il provvedimento disciplina il nuovo Registro Pubblico delle Opposizioni, che viene esteso alle numerazioni non presenti negli elenchi di contraenti (i cd. elenchi telefonici) cioè anche ai numeri dei cellulari oltre che ai numeri telefonici fissi ed agli indirizzi postali.

In particolare, l'iscrizione al registro preclude qualsiasi trattamento degli indirizzi postali contenuti negli elenchi di contraenti e delle numerazioni nazionali fisse e mobili da parte degli operatori per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, effettuato mediante l'impiego del telefono oppure mediante posta cartacea, secondo quanto previsto dalla legge n. 5/2018.

Ambito di applicazione (art. 2)
Il presente regolamento disciplina il registro pubblico delle opposizioni di cui all'articolo 130, comma 3-bis, del Codice (D.Lgs n. 196/2003), per quanto riguarda il trattamento delle numerazioni e dei corrispondenti indirizzi postali presenti negli elenchi di contraenti, e all'articolo 1, comma 2, della legge n. 5/2018, con riferimento al trattamento di tutte le numerazioni telefoniche nazionali fisse e mobili.

Le nuove disposizioni si applicano ai trattamenti delle numerazioni telefoniche nazionali fisse e mobili, che siano o meno riportate in elenchi di contraenti, e degli indirizzi postali riportati nei medesimi elenchi effettuate:

mediante comunicazioni telefoniche con qualunque mezzo effettuate, sia tramite operatore, sia mediante sistemi automatizzati di chiamata o chiamate senza l'intervento di un operatore;
tramite posta cartacea
al fini di:

 

• invio di materiale pubblicitario;
• vendita diretta;
• compimento di ricerche di mercato;
• comunicazione commerciale.

Restano esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento i trattamenti dei medesimi dati effettuati per finalità statistiche dagli enti e dagli uffici di statistica appartenenti al Sistema statistico nazionale.

Il diritto di opposizione al marketing diretto può essere esercitato dal contraente iscrivendosi al registro di cui sopra ed ha efficacia con riferimento al trattamento dei dati personali effettuato per le quattro finalità sopra riportate.

Realizzazione e gestione del registro (art. 4)
Il Ministero dello sviluppo economico provvede alla realizzazione e gestione del registro anche affidandone la realizzazione e la gestione a soggetti terzi che ne assumono interamente gli oneri finanziari e organizzativi, mediante contratto di servizio, nel rispetto del codice dei contratti pubblici (D.Lgs n. 50/2016). In caso di affidamento a terzi, il contratto di servizio, nel rispetto del RGPD, del Codice e del provvedimento in commento, prevede, sentito il Garante per quanto di sua competenza, anche in riferimento ai compiti di vigilanza e controllo:

• le condizioni generali di efficace ed efficiente svolgimento del servizio, la durata del rapporto, gli obblighi dell'affidatario;
• i parametri per il calcolo dei corrispettivi nel rispetto dei provvedimenti di competenza del Ministero dello sviluppo economico, basati sugli effettivi costi di funzionamento e manutenzione del registro;
• le cause di recesso, di revoca e di decadenza, le garanzie da prestare e la responsabilità dell'affidatario, le penali per il caso di inadempimento;
• l'obbligo dell'affidatario di garantire la continuità del servizio e il trasferimento di tutti i dati nell'eventuale fase di subentro di un nuovo affidatario o in caso di mutamento soggettivo dell'affidatario;
• l'obbligo di consentire l'esercizio di attività di vigilanza e controllo da parte del Ministero dello sviluppo economico, per i profili attinenti al rispetto dell'atto di affidamento e del contratto di servizio, e da parte del Garante per la protezione dei dati personali, per i profili di propria competenza.
La concreta realizzazione ed il funzionamento del registro devono essere garantiti anche in caso di affidamento a terzi; a tale fine il Ministero dello sviluppo economico anche per il tramite del gestore del registro pubblico delle opposizioni:

• entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento provvede allo svolgimento e conclusione della consultazione dei principali operatori e delle associazioni dei consumatori rappresentate nel Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti;
• entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento provvede, in collaborazione con il Dipartimento per la trasformazione digitale, anche sulla base dell'esito delle consultazioni di cui sopra, alla predisposizione ed attivazione delle modalità tecniche ed operative di iscrizione, anche telematica, al registro da parte dei contraenti e di funzionamento ed accesso, anche telematico, nonché alla verifica delle liste di contatti da parte degli operatori.

Soggetti obbligati all’accesso e modalità di adesione al servizio (art. 5)
Ciascun operatore, per effettuare il trattamento delle numerazioni nazionali fisse e mobili, mediante l'impiego del telefono con o senza l'intervento di un operatore umano, o degli indirizzi postali riportati in elenchi di contraenti, mediante posta cartacea, per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, presenta istanza presso il gestore del registro, comprensiva di:

• documentazione attestante l’identità dell'operatore: per le persone fisiche, documento di identità; per le persone giuridiche e gli enti anche non riconosciuti, documento di identità del legale rappresentante pro tempore, atto di conferimento del potere di rappresentanza o della carica detenuta dal titolare, atto costitutivo e statuto;
• per i soli operatori che effettuano il trattamento mediante l'impiego del telefono con o senza l'intervento di un operatore umano, dichiarazione di attivazione del sistema di identificazione della linea chiamante alla quale può essere contattato ovvero dichiarazione dell'utilizzo degli appositi codici o prefissi specifici stabiliti dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ovvero, nel caso di affidamento a terzi del servizio di effettuazione delle chiamate, l'indicazione dei dati identificativi di ogni soggetto che curerà materialmente i contatti con i contraenti;
• l'elenco o gli elenchi aggiornati di contraenti che costituiscono la fonte dei dati personali che l'operatore intende trattare.
Il gestore del registro, entro quindici giorni dall'effettivo ricevimento dell'istanza, assegna le credenziali di autenticazione e i profili di autorizzazione all'operatore. Il gestore pubblica gli estremi identificativi dell'operatore, comprensivi dei riferimenti di contatto, in apposito elenco consultabile sul sito web relativo al registro pubblico delle opposizioni per un periodo non superiore a dodici mesi dall'ultima consultazione del medesimo registro. L'operatore comunica al gestore del registro, senza ritardo, ogni variazione dei dati comunicati al momento del deposito dell'istanza di accesso al registro. La validità dell'iscrizione al registro cessa decorsi dodici mesi dall'ultima consultazione del medesimo registro.

Costi di accesso al registro (art. 6)
Gli operatori tenuti a consultare il registro corrispondono al gestore le tariffe di accesso su base annuale o per altre frazioni temporali, anche di durata minore, a seconda delle esigenze dell'operatore e nei limiti stabiliti dal gestore. Il gestore del registro, se diverso dal Ministero dello sviluppo economico, predispone annualmente il piano preventivo dei costi di funzionamento e manutenzione del registro, comprensivo delle proposte delle tariffe per l'anno successivo, e lo comunica entro il 30 novembre al Ministero dello sviluppo economico.

Modalità e tempi di iscrizione dei contraenti al registro (art. 7)
Ciascun contraente può chiedere al gestore del registro che la numerazione della quale è intestatario o il corrispondente indirizzo postale, siano iscritti nel registro per opporsi al trattamento di tali dati per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, effettuato mediante operatore con l'impiego del telefono o della posta cartacea nonché mediante sistemi automatizzati di chiamata o chiamate senza operatore. L'iscrizione avviene gratuitamente secondo le seguenti modalità:

• mediante compilazione di apposito modulo elettronico sul sito web del gestore del registro comunicando la numerazione da iscrivere al registro, dimostrarne la disponibilità e fornire il proprio indirizzo di posta elettronica;
• mediante chiamata, effettuata dalla numerazione corrispondente a quella per la quale si chiede l'iscrizione nel registro, al numero telefonico appositamente predisposto dal gestore del registro;
• mediante posta elettronica inviando il modulo elettronico con la numerazione da iscrivere al registro e dimostrandone la disponibilità.
I contraenti iscritti al registro possono revocare in qualunque momento la propria opposizione nei confronti di uno o più operatori.

L'iscrizione al registro preclude qualsiasi trattamento degli indirizzi postali contenuti negli elenchi di contraenti e delle numerazioni nazionali fisse e mobili da parte degli operatori per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, effettuato mediante l'impiego del telefono oppure mediante posta cartacea.

Ogni contraente può iscriversi, rinnovare ovvero revocare l'iscrizione al registro senza alcuna limitazione. L'iscrizione al registro, il rinnovo e la revoca dell'iscrizione sono effettuate dal gestore del registro entro il giorno lavorativo successivo al momento di ricezione della richiesta del contraente.

Modalità tecniche di funzionamento e di accesso al registro da parte degli operatori (art. 8)
Gli operatori che utilizzano i sistemi di pubblicità telefonica e di vendita telefonica o che compiono ricerche di mercato o comunicazioni commerciali telefoniche, nonché mediante l'impiego della posta cartacea, hanno l'obbligo di consultare mensilmente, e comunque precedentemente all'inizio di ogni campagna promozionale, il registro pubblico delle opposizioni e di provvedere all'aggiornamento delle proprie liste. La consultazione del registro da parte di ciascun operatore ha efficacia pari a:

• quindici giorni per i trattamenti di dati per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l'impiego del telefono, con o senza operatore;
• trenta giorni per i trattamenti di dati per le medesime finalità mediante l'impiego della posta cartacea.
Le modalità di consultazione del registro non devono consentire il trasferimento di dati personali contenuti nel registro stesso, prevedendo sistemi automatizzati che permettano al gestore del registro di ricevere l'elenco elettronico dell'operatore, confrontarlo con i dati contenuti nel registro e aggiornarlo mettendo nuovamente a disposizione dell'operatore le sole informazioni pertinenti, in un'apposita sezione del sito web o trasmettendole per posta elettronica all'operatore stesso, senza che questo possa in alcun modo estrarre i dati presenti nel registro.

Di ogni operazione di accesso al sistema e di aggiornamento delle liste, sono conservate le registrazioni degli eventi di accesso, a cura del gestore dello stesso, per ventiquattro mesi dal momento della loro generazione. Tali registrazioni sono protette dal gestore contro l'accesso abusivo, in modo da consentire l'accesso ad esse solo per finalità ispettive da parte del Garante.

Obbligo di presentazione dell'identificazione della linea chiamante e dell'utilizzo di prefissi nazionali (art. 9)
Gli operatori e i soggetti che svolgono attività di call center rivolte a numerazioni telefoniche nazionali sono tenuti, quando effettuano chiamate nei confronti dei contraenti, per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, a garantire la presentazione dell'identificazione della linea chiamante.

In caso di violazione sono applicate le sanzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 5 del 2018 che a sua volta rinvia alle sanzioni di cui all’art. 1, commi da 29 a 32, della legge 249/1997 istitutiva dell’AGCOM.

Obbligo di informativa (art. 10)
Anche in assenza di specifica richiesta del contraente, gli operatori o i soggetti dagli stessi a tal fine designati, al momento della chiamata o all'interno del materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale inviato tramite posta cartacea, indicano con precisione al contraente che i loro dati personali sono stati estratti legittimamente dagli elenchi di contraenti, fornendo, altresì, le indicazioni utili all'eventuale iscrizione del contraente nel registro pubblico delle opposizioni.

Campagne informative per il consumatore (art. 11)
È prevista una campagna informativa rivolta ai contraenti, promossa dal Ministero dello sviluppo economico, in collaborazione con il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, da attuare nel corso del primo semestre di funzionamento del registro a partire dalla sua effettiva realizzazione, idonea a favorire la piena consapevolezza dei loro diritti e delle modalità di opposizione al trattamento di dati per fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Per le medesime finalità, gli operatori autorizzati mettono a disposizione dei propri contraenti o destinatari delle promozioni commerciali, analoghi strumenti di sensibilizzazione sui loro diritti di opposizione mediante iscrizione nel registro pubblico delle opposizioni, anche con l'inserimento di specifiche informative nei documenti di fatturazione o di promozione commerciale.

Controllo da parte del Garante per la protezione dei dati personali (art. 12)
Il gestore assicura l'accesso al registro da parte delle pubbliche amministrazioni e del Garante per la protezione dei dati personali, al fine di eseguire i controlli sull'organizzazione e sul funzionamento del registro stesso, nonché per ogni altra verifica o ispezione che risulti necessaria.

Tutela del contraente (art. 13)
In caso di violazione delle prescrizioni del presente regolamento, il contraente si avvale delle forme di tutela di cui al Capo VIII del RGPD e alla Parte III del Codice entrambi in materia di tutela dell’interessato e sanzioni.

Abrogazione e disciplina transitoria (art. 14)
A decorrere dalla data di operatività del registro pubblico delle opposizioni è abrogato Il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, , accertata con provvedimento del Ministro dello sviluppo economico e comunque dal 31 luglio 2022.

Fino all'attivazione del registro, i contraenti telefonici la cui numerazione è presente negli elenchi di contraenti possono esercitare il diritto di opposizione all'utilizzo della numerazione di cui sono intestatari o del corrispondente indirizzo postale, riportati nei medesimi elenchi, mediante operatore umano con l'impiego del telefono oppure mediante posta cartacea per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, secondo quanto previsto dal DPR n. 178/2010.

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