CRISTIAN SOLINAS

Fermo restando il divieto di assembramento, nonché il rispetto del distanziamento personale e del contingentamento, in conformità alle linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive attualmente in vigore, con possibilità di modularne l'esercizio in aumento ovvero in diminuzione, secondo l’andamento epidemiologico della pandemia, a decorrere dal 1° marzo 2021 è consentita sull’intero territorio regionale – fatta eccezione per le zone puntualmente interdette con ordinanze sindacali, a seguito della dichiarazione di rischio di diffusione virale – la riapertura delle seguenti attività:
a) Ristorazione, con apertura degli esercizi fino alle ore 23.00;      
b) Bar, pub, caffetterie ed assimilabili, con apertura degli esercizi fino alle ore 21.00;

In relazione all’andamento degli indicatori epidemiologici valutati a seguito di tali riaperture, con successive specifiche ordinanze – d’intesa con il tavolo tecnico istituzionale composto dai rappresentanti del Ministero della Salute, dell’Istituto Superiore della Sanità e della Regione Sardegna – potranno essere riaperte, con le necessarie prescrizioni, le seguenti attività:
- palestre, scuole di danza (senza contatto);
- centri commerciali nelle giornate di sabato e domenica;
- musei e luoghi della cultura.
Salvo provvedimenti maggiormente restrittivi adottati dalle Autorità Sanitarie locali sul territorio di competenza, è fatto divieto di circolare e/o sostare al di fuori della propria residenza e/o domicilio dalle ore 23.30 di ciascun giorno fino alle ore 5.00 del successivo (coprifuoco). Restano ferme le cause esimenti già previste dalla vigente normativa nazionale per le zone c.d. “gialle”.
È fatto obbligo di usare, sull’intero territorio regionale e per l’intera giornata (H24), protezioni delle vie respiratorie anche all’aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico, nonché negli spazi pubblici ove, per le caratteristiche fisiche, sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale. Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di
sotto dei 6 anni, nonché i soggetti con forme di disabilità.
È fatto divieto di qualsiasi forma di assembramento, con speciale riferimento allo stazionamento presso gli spazi antistanti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, le piazze, le pubbliche vie, i lungomare e i belvedere, nei quali deve comunque mantenersi un distanziamento interpersonale di almeno un metro.

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