SUPERBONUS

Con una specifica GUIDA OPERATIVA l’Agenzia delle Entrate fornisce una prima illustrazione informativa delle principali novità in materia di detrazioni introdotte dal “Decreto Rilancio” spiegando - attraverso apposite FAQ e casi pratici - tutto quello che c’è da sapere sull’agevolazione che eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (cd. superbonus).

 Il "Superbonus", si precisa, è riconosciuto nella misura del 110% delle spese, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo. Può essere chiesto per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente sostenute - nel predetto arco temporale dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 - per interventi effettuati sulle parti comuni di edifici condominiali, sulle unità immobiliari indipendenti e sulle singole unità immobiliari (fino ad un massimo di due). Non può essere fruito, invece, per interventi effettuati su unità immobiliari residenziali appartenenti alle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli). Nella Guida si spiega che il "Superbonus" spetta, innanzitutto, per gli interventi volti a incrementare l'efficienza energetica degli edifici e le misure antisismiche. A queste tipologie di spese, dette "trainanti", si aggiungono altri interventi, a condizione però che siano eseguiti congiuntamente ("trainati") ad almeno un intervento trainante: rientrano in questa categoria, per esempio, l'installazione di impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica sugli edifici e di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici. Per quanto riguarda i beneficiari, si ricorda che possono accedere al "Superbonus" le persone fisiche che possiedono o detengono l’immobile (per esempio proprietari, nudi proprietari, usufruttuari, affittuari e loro familiari), i condomini, gli Istituti autonomi case popolari (IACP), le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, le Onlus e le associazioni e società sportive dilettantistiche registrate, per i soli lavori dedicati agli spogliatoi. I soggetti IRES (e, in generale i titolari di reddito d’impresa o professionale) possono accedere al "Superbonus" solo per la partecipazione alle spese per interventi trainanti, effettuati sulle parti comuni di edifici.

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