LINEE GUIDA

FEDERAZIONE MODA ITALIA ha realizzato il documento "LINEE GUIDA PER LA RIPARTENZA TRA OBBLIGHI DI LEGGE E BUONE PRASSI" (riservato agli associati).
Uno STRUMENTO DI SUPPORTO E ACCOMPAGNAMENTO ALLE IMPRESE che, in conformità dei provvedimenti ATTUALMENTE IN VIGORE.

Completano il documento la CARTELLONISTICA UTILE aggiornata con un cartello/volantino contenente "Le soluzioni adottate nel negozio" e "Le attenzioni del cliente che entra in negozio"; una CHECK LIST DI AUTOCONTROLLO per favorire una sorta di AUTOVALUTAZIONE del Datore di Lavoro nel rispetto delle caratteristiche dell'attività svolta nel dettaglio moda, sulla scorta delle prescrizioni contenute nel Protocollo del 24 aprile 2020 DA INTEGRARE/MODIFICARE IN BASE AI PROVVEDIMENTI REGIONALI DI RIFERIMENTO.
Si consiglia, infine, la lettura della documentazione relativa alle LINEE GUIDA predisposte da CONFCOMMERCIO sulla ripartenza in sicurezza dei settori di attività della ristorazione, del turismo e dei servizi, nel rispetto delle misure sanitarie richieste alle imprese in merito alla prevenzione sul lavoro del rischio di contagio e sulla base dei Protocolli d'intesa del 26 marzo, siglato con Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil, e del 24 aprile, sottoscritto con Cgil, Cisl, Uil e tutte le parti datoriali.

Tra le LINEE GUIDA contenute nel documento di SINTESI della Confcommercio:
1. fornitura di dispositivi di protezione individuale e adozione di misure organizzative, come smart working o turni di lavoro, per ridurre al minimo le presenze e garantire il distanziamento tra lavoratori e rispetto a terzi (es. clienti, fornitori, ecc.);
2. individuazione della procedura da seguire, rispondente alle disposizioni di igiene pubblica, in caso di sintomi da Coronavirus per lavoratori o terzi presenti nel luogo di lavoro;
3. esposizione in azienda di tutte le informazioni, procedure e misure igienico-sanitarie e comportamentali per essere conosciute da lavoratori e terzi che accedono ai luoghi di lavoro.
4. la presenza sul luogo di lavoro di adeguati sistemi per il lavaggio e la disinfezione delle mani
5. la distinzione tra pulizia e igienizzazione degli ambienti, affidata direttamente agli imprenditori, rispetto alla sanificazione prevista soltanto in specifici casi.
Viene poi richiesto alle Istituzioni un intervento normativo che chiarisca una volta per tutte due aspetti specifici ed in particolare che:
1. l'eventuale infezione di un lavoratore, con relativa copertura da parte dell'Inail, non comporti responsabilità per il datore di lavoro che dimostri di avere adottato ed attuato le misure di prevenzione dal contagio
2. questa stessa procedura venga adottata anche per terzi che accedono ai luoghi di lavoro.
In proposito, con riferimento al dibattito in corso sui profili di responsabilità civile e penale del datore di lavoro per le infezioni da Covid-19 dei lavoratori per motivi professionali, l'INAIL ha precisato che, dal riconoscimento come infortunio sul lavoro, non discende automaticamente l'accertamento della responsabilità civile o penale in capo al datore di lavoro. In particolari, sul sito dell'INAIL è stata pubblicata una importantissima nota, molto attesa da Federazione Moda Italia-Confcommercio, relativa all'infortunio sul lavoro per Covid-19 che non è collegato alla responsabilità penale e civile del datore di lavoro. Il datore di lavoro risponde penalmente e civilmente delle infezioni di origine professionale solo se viene accertata la propria responsabilità per dolo o per colpa.

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