ULTERIORI RESTRIZIONI DPCM 22 MARZO 2020

Sono stati pubblicati il Decreto del Consiglio dei Ministri dei Ministri del 22 Marzo e l'Ordinanza congiunta del Ministero della Salute con il Ministero degli Interni.

Ecco una breve sintesi del tutto riservandoci agli approfondimenti del caso in successive comunicazioni.

Il DPCM 22 marzo 2020 annunciato dal Presidente del Consiglio Conte durante la Conferenza stampa di sabato notte è stato finalmente divulgato nella sua ufficialità.

Come previsto, esso prevede maggior rigore per lo svolgimento delle attività economiche commerciali ed anche produttive ma anche ulteriori cautele nella mobilità e gli spostamenti delle persone. Le disposizioni hanno effetto dal 23 marzo (lunedì) fino al prossimo 3 aprile.

Per le attività commerciali, rimane possibile esercitare le attività già previste dal DPCM 11 marzo. Pertanto possono aprire supermercati, alimentari, minimercati, esercizi specializzati (frutta, verdura, pescherie, macellerie, ecc.), oltre alle pompe di benzina, ferramenta, ottica, edicole, farmacie, parafarmacie, tabaccai e tutte le altre tipologie descritte nelle nostre precedenti comunicazioni che ritrovate sul sito associativo nella pagina dedicata.

Inoltre permane per le attività commerciali la possibilità di effettuare consegne a domicilio. QUINDI RISTORANTI E PIZZERIE (ANCHE AL TAGLIO) possono conitnuare a fare consegne a DOMICILIO:

Per quanto riguarda il commercio all'ingrosso, possono operare solo le tipologie previste nell'allegato al nuovo decreto identificate da specifici codici ATECO.

Continuano a poter essere operativi gli alberghi e strutture identificate dal codice 55.1 così come le attività professionali.

Per quanto riguarda le attività produttive (manifatturiere, artigianali, industriali...), sono genericamente sospese salvo quelle previste nell'Allegato 1, che potrà esser eventualmente integrato con Decreto del Ministro dello sviluppo economico.

Per le attività produttive sospese, esse possono continuare ad operare solo in modalità “smart working o a distanza”.

Può continuare o svolgimento di ulteriori attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività ammesse dall'allegato 1, previa comunicazione al Prefetto che può sospenderle quando non ravvisi le condizioni previste dalla norma

Il Prefetto può inoltre permettere l'attività di impianti a ciclo continuo la cui interruzione sia dannosa per gli impianti o pericolosa

Tutte le attività non sospese sono comunque tenute ad operare rispettando le norme di igiene, sicurezza, distanza interpersonale, utilizzo dei sistemi di protezione (guanti, mascherine, ecc).

Da ultimo, è fatto divieto a tutte le persone trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati dal comune ove attualmente si trovano salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. Non è più consentito, quindi, in quanto espressamente abrogato, la possibilità di rientro presso il proprio domicilio o residenza.

Rimane in vigore anche il Decreto del Ministro della Salute 20 marzo 2020.

Poichè molti saranno i dubbi vi ricordiamo che i nostri uffici sono operativi.

Potete contattarci ai nostri numeri di telefono o scrivere a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

DPCM 22 MARZO 2020

ALLEGATO 1 ELENCO DELLE ATTIVITA'

ORDINANZA MINISTERO DELLA SALUTE

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