FAQ CORONAVIRUS
Le risposte ai dubbi e agli interrogativi delle imprese

 

Avendo l'azienda due codici ATECO tra quelli elencati anche se non primari, ma comunque importanti, si può tenere aperta l'attività? (quesito posto da un socio su Facebook)
Le attività identificate con i codici ATECO previsti per le attività di cui all’allegato 1 al DPCM non sono sospese. A queste, a seguito dei chiarimenti forniti con le FAQ del Governo, si aggiungono le erboristerie, che sono considerate assimilabili alle attività di “commercio di prodotti per l’igiene personale ovvero di generi alimentari”, e le attività di vendita di parti e accessori di ricambio per la riparazione e manutenzione di autoveicoli e motocicli.

Le disposizioni non distinguono tra codici primari e secondari e bisogna quindi ritenere che facciano riferimento al solo codice primario. Tuttavia, in mancanza di indicazioni ufficiali sul punto, sembra di poter ritenere, in analogia a quanto stabilito per i bar che siano anche rivendite di tabacchi, che possano proseguire le attività identificate dai codici elencati nell’allegato 1, sospendendo, invece, l’attività principale che abbia codice differente. Per una valutazione più precisa, sarebbe comunque opportuno conoscere i codici delle attività in questione.

Un panificio, può vendere al banco prodotti di gastronomia e dolci da forno? (quesito posto da Confcommercio Palermo)

L’attività dei panifici è censita nell’ambito della classificazione ATECO al codice “10.71.10 Produzione di prodotti di panetteria freschi” (laboratori), che include anche l’attività di un “eventuale negozio annesso per la vendita anche al dettaglio” e al codice “47.24.10 Commercio al dettaglio di pane” (attività commerciali) che include “la vendita diretta al pubblico effettuata dai laboratori di panificazione in una sede diversa da quella della produzione”.

Entrambe le tipologie di attività sono escluse dall’obbligo di sospensione previsto dal DPCM 11 marzo e riteniamo quindi che possano continuare a operare come di consueto (cfr. domanda sulla vendita di prodotti di gastronomia).

Le aziende che devono sospendere le attività possono effettuare lavori al proprio interno (es. magazzino; gestione del commercio online; recupero della merce invenduta o presente nelle celle frigorifere)? È bene dotarsi di qualche avviso da esporre all’esterno con una dicitura specifica?

Si può recuperare la merce invenduta e/o soggetta a deterioramento perché questa attività rientra nello stato di necessità. Anche l’attività di commercio on line è consentita. Per quanto riguarda eventuali lavori, le attività edili non sono sospese ma deve trattarsi di lavori indispensabili e non prorogabili (cfr. FAQ della PCM).

L’avviso non è necessario poiché in ogni caso deve essere precluso l’accesso al pubblico.

Alcune attività di Bar/Tabacchi che, pur avendo estromesso e chiuso l’area di somministrazione, sono state “intimate” di chiudere l’attività. Ciò appare in discrasia con quanto previsto dal DPCM.

L’attività può essere svolta limitatamente a quella consentita cioè la vendita di tabacchi. Le FAQ (sezione Pubblici esercizi e Attività commerciali) sono chiare sul punto.

Alcuni gestori supermercati/ipermercati, dove è prevista la vendita non solo di prodotti alimentari o di prima necessità, chiedono se sia possibile continuare a vendere tutti i prodotti presenti nello store o se sia necessario estrometterne alcuni dalla vendita (es. prodotti tessili, piccola mobilia, ecc.).

È possibile continuare a vendere tutti i prodotti con l’unica limitazione relativa alle giornate prefestive e festive (sabato e domenica) dove si richiede di limitare l’accesso alle aree di vendita di generi alimentari, farmaci e parafarmaci (FAQ sezione Pubblici esercizi e Attività commerciali).

Possono restare aperte officine, gommisti, e simili? È possibile estendere l’apertura a chi vende ricambi auto e moto?

Nelle FAQ è espressamente affermato che “le attività di riparazione e manutenzione autoveicoli e motocicli (officine meccaniche, carrozzerie, riparazione e sostituzione pneumatici) possono continuare a svolgere la loro attività in quanto considerate essenziali alle esigenze della collettività". Allo stesso modo sono autorizzate le attività connesse a consentire lo svolgimento delle attività di manutenzione e riparazione quali la vendita, all’ingrosso e al dettaglio, di parti e accessori di ricambio.

Al fine di evitare il contagio, l’attività deve essere svolta con le seguenti precauzioni: limitare il contatto con i clienti e adottare le necessarie precauzioni sanitarie (rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, utilizzo di guanti e mascherine sanitarie di protezione); favorire, ove possibile, l’attività di vendita per corrispondenza e via internet di parti e accessori di ricambio.

Pizzerie al taglio e gastronomie vengono considerate come gelaterie e pasticcerie e quindi devono rimanere chiuse? 

Le distinzioni operate dal DPCM dell'11 marzo sono basate sulle classificazioni ATECO. Le "attività dei servizi di ristorazione" che sono sospese ai sensi dell'art. 1, n. 2), del DPCM, sono quelle di cui alla classe ATECO 56 che (secondo le note esplicative alla classificazione): "forniscono pasti completi o bevande per il consumo immediato, sia in ristoranti tradizionali, self-service o da asporto, che in chioschi permanenti o temporanei con o senza posti a sedere. L'aspetto decisivo è che vengono forniti pasti per il consumo immediato, indipendentemente dal tipo di struttura che li offre. È esclusa la fornitura di pasti non preparati per il consumo immediato o che non siano prodotti per essere consumati immediatamente o di cibo preparato che non può essere considerato un pasto (cfr. divisioni 10: Industrie alimentari e 11: Industria delle bevande). È inoltre esclusa la vendita di alimenti non prodotti in proprio che non possono essere considerati un pasto o di pasti non pronti per il consumo immediato (cfr. sezione G: commercio all’ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli)".

L'attività di rosticcerie, friggitorie e pizzerie al taglio (56.10.20) che non dispongono di posti a sedere, ricade nella sottoclasse "56.10 Ristoranti e attività di ristorazione mobile" che: "include la fornitura di servizi di ristorazione a clienti, con servizio al tavolo o self-service, sia che consumino il pasto in loco, sia che lo portino via o se lo facciano consegnare a domicilio. È inclusa la preparazione di pasti per il consumo immediato, sia in furgoni attrezzati per la ristorazione ambulante, sia presso banchi del mercato. È inclusa l'eventuale attività di intrattenimento e spettacolo”.

Questi esercizi sono quindi esercizi nei quali l'attività prevalente è la preparazione di alimenti per il consumo immediato, e il codice ATECO a loro attribuito riflette questa circostanza. È quindi evidente che rientrano tra le attività che devono essere sospese.

Poiché rientrano tra le “attività dei servizi di ristorazione”, potranno comunque effettuare la consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto.

Diversamente, un’attività di commercio al dettaglio di alimenti, identificata con codice ATECO rientrante tra quelli ammessi ai sensi dell’allegato 1 al DPCM, in assenza di pronunciamenti ufficiali in senso contrario, dovrebbe poter proseguire l’attività anche nel caso in cui disponga di un banco gastronomia, dal momento che l’attività prevalente rimarrebbe sempre quella di commercio al dettaglio.

Un negozio di animali che vende e fa abitualmente consegne a domicilio può continuare ad evadere gli ordini, anche se sono consegne fuori città?

Le consegne possono essere effettuate, naturalmente rispettando le prescrizioni in materia di sicurezza igienico sanitaria previste dall’art. 1, comma 1, n. 7 del DPCM 11 marzo 2020 (ad es. limitazione del contatto con i clienti, rispetto delle distanze di sicurezza e utilizzo di guanti e mascherine). Come infatti chiarito nelle FAQ pubblicate sul sito istituzionale del Governo, è consentita la prosecuzione dello svolgimento dell’attività di commercio al dettaglio in esercizi specializzati di piccoli animali da compagnia e di prodotti e alimenti per animali da compagnia. Nelle medesime FAQ (sez. agricoltura, allevamento e pescai) è inoltre chiarito che non sono previste limitazioni per il trasporto di animali vivi e alimenti per animali.

Una gioielleria può evadere gli ordini ricevuti via web sulla propria piattaforma recandosi presso il proprio esercizio per predisporre la spedizione? 

Considerato che l’Allegato 1 al DPCM 11 marzo 2020 elenca, tra le attività consentite, il commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, per televisione, per corrispondenza, radio e telefono, si ritiene che anche il commercio on-line di gioielli e preziosi possa essere effettuato, a condizione che vengano rispettate le prescrizioni in materia di sicurezza igienico sanitaria previste dall’art. 1, comma 1, n. 7 del DPCM 11 marzo 2020 tanto nella fase dell’evasione dell’ordine quanto in occasione della consegna (chiusura al pubblico dei locali, limitazione del contatto con i clienti, rispetto delle distanze di sicurezza e utilizzo di guanti e mascherine).

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d’impresa

Ristoranti o sale ricevimento negli hotel possono rimanere aperti o devono chiudere? (quesito posto da Confcommercio Cosenza)
Le FAQ pubblicate sul sito del Governo hanno chiarito che “i bar e i ristoranti all’interno degli alberghi e delle strutture ricettive possono continuare a svolgere la propria attività esclusivamente in favore degli ospiti di dette strutture e nel rispetto delle precauzioni di sicurezza vigenti”.

Il commercio all'ingrosso di confezionamento imballaggi alimentari (ATECO 46.69.99) può lavorare a porte chiuse?

Le attività di commercio all’ingrosso non sono interessate dall’obbligo di sospensione disposto dal DPCM 11 marzo e, pertanto, possono continuare a operare.

Le agenzie immobiliari possono restare aperte? (quesito posto da FIMAA)

Nelle FAQ pubblicate su sito istituzionale del Governo viene espressamente affermato che “Le agenzie immobiliari non sono un servizio essenziale e devono quindi sospendere le proprie attività fino al 25 marzo”.

I mercati rionali alimentari e gli ambulanti alimentari possono rimanere aperti?

L'art. 1, n. 1, del DPCM specifica che "sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari". Quindi i mercati rionali possono operare, sempre garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro per i soli generi alimentari.

La FIVA ritiene, inoltre, che possano continuare a esercitare l'attività in forma itinerante coloro che vendono prodotti alimentari.

Si possono fare le consegne e i montaggi già programmati, tenendo chiuso il negozio? (quesito posto da Federmobili)

Il DPCM, all'art. 1, n. 1), sospende "le attività commerciali al dettaglio" ad eccezione di quelle che vendono generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1.

L’attività di trasporto, consegna e montaggio, se riferita ad ordini chiusi prima del 12 marzo, può essere effettuata nel rispetto delle raccomandazioni di cui all'art. 1, n. 7), per quanto riguarda l'adozione di protocolli anti-contagio e l'impiego di strumenti di protezione individuale (guanti e mascherine).

I negozi che vendono cialde per caffè possono rimanere aperti? 

L'attività di commercio al dettaglio di cialde per caffè rientra tra le attività di "Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati", di cui ai codici ATECO 47.2, espressamente consentite in quanto elencate nell'allegato 1 al DPCM. Infatti, con il codice 47.29.20, sono censite le attività di "commercio al dettaglio di caffè torrefatto". È opportuno, tuttavia, verificare che il codice ATECO attribuito all'attività corrisponda.

Gli alberghi devono chiudere?

Il DPCM non prevede l'obbligo di sospensione delle attività degli alberghi.

I negozi che vendono carne o solo frutta o solo pesce possano restare aperti?

Le attività di commercio al dettaglio di carne, frutta o pesce rientrano tra le attività di "Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati", di cui ai codici ATECO 47.2, espressamente consentite in quanto elencate nell'allegato 1 al DPCM.

Posso entrare in negozio CHIUSO per mettere in sicurezza la merce e l’attività stessa?

Sì poiché tale attività rientra nell'ambito dell'esigenza lavorativa/stato di necessità.

Posso accedere al negozio per attendere consegna di pacchi considerato che si tratta di preziosi?
Sì se si tratta di attività già avviate prima del DPCM poiché rientra tra le esigenze lavorative/stato di necessità. Se invece si tratta di attività avviate dopo, a meno di urgenze dimostrabili, è opportuno rinviarle.

Medie e grandi strutture possono restare aperte sabato e domenica?

Limitatamente alla vendita dei generi alimentari e di prima necessità. Resta fermo il rispetto dell’obbligo della distanza di sicurezza interpersonale di 1 metro.

Gli esercizi di somministrazione posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo strade ed autostrade e nelle stazioni ferroviarie e aeroporti possono restare aperti senza limiti di orari?

Sì, possono rimanere aperti senza limiti di orario ma continuando a rispettare l’obbligo della distanza di sicurezza interpersonale di 1 metro ed eventuali altri obblighi (es. per la vendita di alcolici).

I fioristi devono chiudere?

Secondo la formulazione del decreto, sono consentite solo le attività commerciali al dettaglio espressamente incluse nell'allegato 1 1. Le attività che, sulla base della loro classificazione ATECO, rientrano nella categoria del "Commercio al dettaglio di fiori e piante" non sono menzionate e quindi devono ritenersi sospese.

I vivaisti possono rimanere aperti?

Il DPCM, all'art. 1, n. 1), sospende "le attività commerciali al dettaglio" ad eccezione di quelle che vendono generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1. Pertanto, le attività che non si configurano come "commerciali al dettaglio", anche nel caso in cui possano vendere al pubblico, non sono sospese. Nel caso dei vivai, quindi, sono consentite le attività di natura agricola (anche per connessione, inclusa la vendita diretta) e non commerciale.

Le rivendite al dettaglio di materiali edili devono chiudere?

Secondo la formulazione del decreto, sono consentite solo le attività commerciali al dettaglio espressamente incluse nell'allegato 1. Le attività che, sulla base della loro classificazione ATECO, rientrano nella categoria del "Commercio al dettaglio di materiali da costruzione, ceramiche e piastrelle" non sono menzionate e quindi devono ritenersi sospese.

Imprese di pulizie in teoria chiuse. Ma loro funzione è anche di mantenimento dell’igiene in attività che sono aperte. Quindi che fare?

Il DPCM 11 marzo dispone la sospensione delle attività inerenti i servizi per la persona diverse da quelle individuate nell'allegato 2. Si tratta delle attività classificate con il codice ATECO 96. Tuttavia, le attività di servizi per edifici e paesaggio, tra le quali dovrebbe rientrare l'attività delle imprese di pulizie, sono contemplate al differente codice ATECO 81.2 e, pertanto, devono potersi considerare ammesse.

È opportuno, tuttavia, verificare che il codice ATECO attribuito alle attività in questione corrisponda.

Posso svolgere, purché chiusi al pubblico, lavori artigiani all’interno o manutenzione oppure inventario?

Sull'inventario non ravvisiamo ostacoli (trattasi sempre di esigenza lavorativa), per quanto riguarda eventuali lavori, esclusi quelli urgenti (infiltrazioni, ecc.) che rientrano nello stato di necessità, sarebbe preferibile, oltre che coerente con la ratio del provvedimento, rinviarli.

Posso effettuare consegne per conto proprio o tramite corrieri?

Sulle consegne a domicilio abbiamo sottoposto uno specifico quesito alla PCM.

Nonostante l'orientamento restrittivo sugli spostamenti (cfr. FAQ relative agli SPOSTAMENTI sul sito protezione civile), anzi proprio a maggior ragione, la riteniamo possibile fatta salva l'osservanza delle norme di sicurezza igienico-sanitarie ma occorre un chiarimento ufficiale.

In base alle nuove norme, devo chiudere il mio esercizio posto in un’area di servizio stradale/autostradale/ferroviaria/aeroportuale?

Ai sensi dell’art. 1 p.to 2) del DPCM dell’11 marzo 2020, si prevede che restino aperti, senza limiti di orario, gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all'interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

Le erboristerie possono restare aperte?

Sì, le erboristerie possono rimanere aperte poiché non rientrano tra le attività commerciali sospese dal DPCM 11 marzo.

Quali sono gli obblighi oggi applicabili ai pubblici esercizi? E per le discoteche?

Con il DPCM dell’11 marzo 2020 è stata prevista la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione, tra cui bar, ristoranti, gelaterie e pasticcerie. Inoltre, per le disposizioni che non risultano incompatibili, permane il regime normativo previsto dal DPCM dell’8 del 9 marzo 2020, ragione per cui è ancora efficace la sospensione di ogni attività nelle discoteche e locali assimilati lungo tutto il territorio nazionale.

È consentito il delivery? Mi hanno riferito che in alcune località le Autorità stanno sanzionando gli esercizi che prestano questo servizio.

Il DPCM dell’11 marzo 2020 ha espressamente confermato quanto già era stato ottenuto dalla Federazione, per cui l’attività di ristorazione con consegna a domicilio “resta consentita […] nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto”; pertanto, gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande che dovessero decidere di esercitare (o di continuare ad esercitare) tale attività – effettuando, peraltro, un servizio davvero importante per i cittadini che sono costretti a rimanere nelle proprie abitazioni - non potranno/dovranno essere sanzionati.

È bene, inoltre, precisare che l’attività di delivery non è soggetta ad alcuna restrizione oraria.

Resta fermo che dovrà esser cura di chi organizza l’attività di consegna a domicilio – lo stesso esercente ovvero una cd. piattaforma di delivery – evitare che il momento della consegna preveda contatti personali.

Sono un ristorante e ho deciso di assicurare la consegna a domicilio, come posso dimostrare che il cuoco si sta recando nel mio esercizio per lavorare?

Il datore di lavoro può consegnare una dichiarazione scritta al dipendente, in cui si afferma che quest’ultimo è impiegato presso il proprio esercizio. In ogni caso, il lavoratore si deve essere in grado di provare le ragioni che giustificano uno spostamento, e quindi esigenze lavorative, anche mediante autodichiarazione resa su moduli in dotazione alle forze dell'ordine.

Ci sono novità con riferimento alle mense?

Le nuove norme prevedono che non siano sospese le mense e il catering continuativo su base contrattuale, sempre che sia garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

Ho un’azienda di catering, posso continuare ad esercitare la mia attività?

No se l’azienda svolge attività di catering per eventi (codice ATECO 56.21), in quanto la normativa prevede esclusivamente la prosecuzione dei catering di tipo continuativo su base contrattuale (codice ATECO 56.29.20), vale a dire la fornitura di pasti preparati sulla base di accordi negoziali stipulati con il cliente (ad es. catering aereo, ospedali) per uno specifico periodo di tempo.

Come devono comportarsi le attività di somministrazione di alimenti e bevande che siano anche in possesso della licenza di rivendita ordinaria di tabacchi?

Dovranno necessariamente chiudere l’area asservita alla somministrazione (e quindi sospendere la relativa attività), potendo invece continuare ad esercitare l’attività di rivendita di tabacchi.

Per gli esercizi che possono restare aperti, con riferimento all’obbligo di garantire la distanza di sicurezza di un metro, è sufficiente affiggere un cartello ove si ricorda ai clienti di rispettare tale distanza?

No. È necessario adottare tutti gli accorgimenti necessari per far sì che i clienti possano rispettare la distanza di un metro (es. distanziare i tavoli, contingentare gli ingressi ecc.).

Fino a quando rimarranno in vigore le nuove norme?

Le nuove misure riguardano l’intero territorio nazionale e sono in vigore dal 12 al 25 marzo 2020, salvo diversa disposizione.

Il ristorante e il bar dell'albergo devono chiudere?

No. Possono rimanere aperti per somministrare alimenti e bevande esclusivamente in favore dei propri clienti e nel rispetto di tutte le precauzioni di sicurezza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dell’8 marzo 2020.

Gli alberghi possono sospendere la propria attività?

Resta ferma, per le strutture ricettive che vi abbiano interesse, la possibilità di decidere autonomamente di osservare un periodo di chiusura, nel rispetto delle norme e delle procedure vigenti.

Cosa prevede il decreto per gli spostamenti per turismo?

Sull’intero territorio nazionale gli spostamenti per motivi di turismo sono assolutamente da evitare. I turisti italiani e stranieri che già si trovano in vacanza debbono limitare gli spostamenti a quelli necessari per rientrare nei propri luoghi di residenza, abitazione o domicilio. Poiché gli aeroporti e le stazioni ferroviarie rimangono aperti, i turisti potranno recarvisi per prendere l'aereo o il treno e fare rientro nelle proprie case. Si raccomanda di verificare lo stato dei voli e dei mezzi di trasporto pubblico nei siti delle compagnie di trasporto terrestre, marittimo e aereo.

Si può venire in vacanza in Italia?

Al momento no. Occorre evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dal territorio nazionale, nonché all’interno del medesimo territorio, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute; è consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Pertanto fino al 3 aprile 2020, senza i comprovati motivi, nessuno può entrare in Italia, uscire dall’Italia, o spostarsi all’interno dell’Italia.

Cosa è lo smartworking?

Lo smartworking è una modalità di lavoro che prevede la possibilità di lavorare anche all’esterno dell’azienda, con l’utilizzo di strumenti tecnologici (pc portatile, tablet, smartphone, etc), nel rispetto dei limiti di orario fissati dalla legge e dai contratti.

Come si attiva lo smartworking?

Fino al 31 luglio 2020 è possibile ricorrere allo smartworking per ogni tipologia di lavoro subordinato anche in assenza degli accordi individuali previsti dalla legge.

Per quanto riguarda gli obblighi di comunicazione, il Ministero del lavoro ha reso accessibile una procedura semplificata che consente il caricamento, con un unico flusso, di comunicazioni relative a più lavoratori.

Quali sanzioni sono applicabili nel caso di mancato rispetto delle disposizioni di contenimento contenute nei decreti del Presidente del Consiglio?

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento imposte per contrastare il diffondersi del virus COVID-19 è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a euro 206 (articolo 650 del codice penale). I gestori di pubblici esercizi (tra i quali rientrano anche gli alberghi) o di attività commerciali rischiano inoltre la chiusura dell'esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. La sanzione è irrogata dal Prefetto.

Ci sono differenze all'interno del territorio nazionale?

No. Per effetto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 marzo, le regole sono uguali su tutto il territorio nazionale e sono efficaci dalla data del 10 marzo e sino al 3 aprile

— Fonte Presidenza del Consiglio dei ministri, FAQ Zone interessate

— FontI: Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d’impresa; Federalberghi; Fipe; Fiva; 

 

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